Art. 8. Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria 1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformita' dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996, nonche' di ogni altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria avente efficacia esecutiva. 2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato, corredata di copia autentica del provvedimento. 3. Le modalita' previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 3, quinto comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "5. Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.". - Il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note all'art. 1), e' il seguente: "Art. 18. - 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale puo', con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva." - Il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note all'art. 1), e' il seguente: "Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 2. La riabilitazione e accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio. 4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. 5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo. 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.".