Art. 8.
              Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
  1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti
o da iscrivere nel registro informatico in conformita' dei decreti di
cancellazione  e  di  sospensione  della  pubblicazione  dei protesti
emessi  dal  presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto
comma,  della  legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della legge n.
108  del  1996,  nonche'  di  ogni altro provvedimento dell'autorita'
giudiziaria avente efficacia esecutiva.
  2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione
dell'istanza  dell'interessato,  corredata  di  copia  autentica  del
provvedimento.
  3.  Le  modalita'  previste  dal  comma 2 si applicano anche per la
pubblicazione  nel registro informatico dei decreti di riabilitazione
o  di  revoca  della  riabilitazione  emessi a norma dell'articolo 17
della legge n. 108 del 1996.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  testo  dell'art.  3,  quinto  comma,  della legge
          12 febbraio   1955,   n.   77   (per   l'argomento   e   la
          pubblicazione,  si  veda  nelle  note alle premesse), e' il
          seguente:
              "5.   Il   presidente   del   tribunale,  accertata  la
          regolarita'     dell'adempimento     o    la    sussistenza
          dell'illegittimita'    o    dell'errore,    dispone,    con
          provvedimento  steso in calce all'istanza, la cancellazione
          richiesta   e,   nei   casi   previsti   dal  primo  comma,
          l'annotazione   dell'avvenuto  pagamento  su  entrambi  gli
          esemplari dell'elenco.".
              - Il  testo  dell'art.  18 della legge 7 marzo 1996, n.
          108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note
          all'art. 1), e' il seguente:
              "Art.  18.  -  1. Su istanza del debitore che sia parte
          offesa  del  delitto  di  usura il presidente del tribunale
          puo',  con decreto non impugnabile, disporre la sospensione
          della  pubblicazione,  ovvero la cancellazione del protesto
          elevato  a  seguito di presentazione per il pagamento di un
          titolo  di  credito  da  parte  dell'imputato  del predetto
          delitto,  direttamente  o  per  interposta  persona, quando
          l'imputato  sia  stato  rinviato  a giudizio. Il decreto di
          sospensione  o  cancellazione  perde  effetto  nel  caso di
          assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza
          definitiva."
              - Il  testo  dell'art.  17 della legge 7 marzo 1996, n.
          108 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note
          all'art. 1), e' il seguente:
              "Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto  all'obbligazione  per  la  quale  il protesto e'
          stato  levato  e  non  abbia  subito  ulteriore protesto ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione.
              2.  La  riabilitazione  e  accordata  con  decreto  del
          presidente   del   tribunale  su  istanza  dell'interessato
          corredata dai documenti giustificativi.
              3.  Avverso  il  diniego  di riabilitazione il debitore
          puo'   proporre   reclamo,   entro   dieci   giorni   dalla
          comunicazione,  alla  corte di appello che decide in camera
          di consiglio.
              4.  Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi
          del  comma  3  da  chiunque  vi abbia interesse entro dieci
          giorni dalla pubblicazione.
              5.  Nelle  stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato
          il  provvedimento  della  corte  di appello che accoglie il
          reclamo.
              6.  Per  effetto  della  riabilitazione  il protesto si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.".