Art. 13.
                     (Carta dei servizi sociali)
1.  Al  fine  di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale, d'intesa con i
Ministri  interessati,  e' adottato lo schema generale di riferimento
della  carta  dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una
carta  dei  servizi sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita'
agli utenti.
2.  Nella  carta  dei  servizi  sociali  sono  definiti i criteri per
l'accesso  ai  servizi,  le  modalita' del relativo funzionamento, le
condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei
soggetti  che  rappresentano i loro diritti, nonche' le procedure per
assicurare  la  tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni
soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti,  la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela
per  via  giurisdizionale,  prevede per gli utenti la possibilita' di
attivare   ricorsi  nei  confronti  dei  responsabili  preposti  alla
gestione dei servizi.
3.  L'adozione  della  carta  dei  servizi  sociali  da  parte  degli
erogatori   delle  prestazioni  e  dei  servizi  sociali  costituisce
requisito necessario ai fini dell'accreditamento.