Art. 14. 
           (Progetti individuali per le persone disabili) 
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della
vita  familiare  e  sociale,  nonche'  nei  percorsi  dell'istruzione
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni,  d'intesa  con  le
aziende  unita'  sanitarie  locali,   predispongono,   su   richiesta
dell'interessato, un progetto individuale, secondo  quanto  stabilito
al comma 2. 
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19,  il  progetto  individuale  comprende,  oltre  alla
valutazione diagnostico-funzionale,  le  prestazioni  di  cura  e  di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,  i  servizi
alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata,
con particolare riferimento al recupero e  all'integrazione  sociale,
nonche'  le  misure  economiche  necessarie  per  il  superamento  di
condizioni di poverta',  emarginazione  ed  esclusione  sociale.  Nel
progetto individuale sono definiti le potenzialita' e  gli  eventuali
sostegni per il nucleo familiare. 
3. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  definite,
nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla
normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria,
su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non
autosufficienza o di dipendenza per facilitare  la  persona  disabile
nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali. 
 
          Nota all'art. 14, comma 1:
          -  La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate",   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   17  febbraio  1992,  n.  39,  supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
          "Art.   3   (Soggetti  aventi  diritto).  -  1. E'  persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
          2.  La  persona  handicappata  ha  diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
          3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
          l'autonomia  personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da
          rendere  necessario un intervento assistenziale permanente,
          continuativo  e globale nella sfera individuale o in quella
          di   relazione,   la   situazione  assume  connotazione  di
          gravita'.
          Le   situazioni   riconosciute   di   gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
          4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
          apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
          territorio   nazionale,   Le   relative   prestazioni  sono
          corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste dalla
          vigente legislazione o da accordi internazionali".