Art. 16.
                     (Valorizzazione e sostegno
                  delle responsabilita' familiari)
1.  Il  sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e
sostiene  il  ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella
cura   della   persona,   nella   promozione   del  benessere  e  nel
perseguimento   della   coesione  sociale;  sostiene  e  valorizza  i
molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e
di  disagio,  sia  nello  sviluppo della vita quotidiana; sostiene la
cooperazione,  il  mutuo  aiuto  e  l'associazionismo delle famiglie;
valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte
e  di  progetti  per  l'offerta  dei  servizi e nella valutazione dei
medesimi.  Al  fine  di  migliorare  la qualita' e l'efficienza degli
interventi,  gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone
e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
2.  I  livelli  essenziali  delle  prestazioni  sociali erogabili nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo,
di   cui   all'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),  tengono  conto
dell'esigenza  di  favorire  le relazioni, la corresponsabilita' e la
solidarieta'   fra   generazioni,  di  sostenere  le  responsabilita'
genitoriali,  di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di
responsabilita'  tra  donne  e  uomini, di riconoscere l'autonomia di
ciascun componente della famiglia.
3.  Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
hanno priorita':
a)  l'erogazione  di  assegni  di  cura e altri interventi a sostegno
della  maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto
agli  assegni  e  agli  interventi di cui agli articoli 65 e 66 della
legge  23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
e  alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione
con  i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima
infanzia;
b)  politiche  di  conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di
cura,  promosse  anche  dagli enti locali ai sensi della legislazione
vigente;
c)  servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialita',
anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di
carattere  economico,  in  particolare  per  le famiglie che assumono
compiti  di  accoglienza,  di  cura  di  disabili  fisici, psichici e
sensoriali   e   di  altre  persone  in  difficolta',  di  minori  in
affidamento, di anziani;
e)  servizi  di  sollievo,  per  affiancare nella responsabilita' del
lavoro  di  cura  la  famiglia,  ed  in particolare i componenti piu'
impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure
particolari  ovvero  per  sostituirli nelle stesse responsabilita' di
cura durante l'orario di lavoro;
f)  servizi  per  l'affido  familiare, per sostenere, con qualificati
interventi  e  percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie
interessate.
4.  Per  sostenere  le  responsabilita'  individuali  e  familiari  e
agevolare  l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie
giovani  con figli, di gestanti in difficolta', di famiglie che hanno
a  carico  soggetti  non  autosufficienti  con  problemi  di  grave e
temporanea difficolta' economica, di famiglie di recente immigrazione
che  presentino gravi difficolta' di inserimento sociale, nell'ambito
delle  risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e
19,  i  comuni,  in alternativa a contributi assistenziali in denaro,
possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a
tasso   zero   secondo   piani  di  restituzione  concordati  con  il
destinatario  del  prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a
carico  del  comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche
sociali e' riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a
promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5.  I  comuni  possono  prevedere  agevolazioni  fiscali e tariffarie
rivolte  alle  famiglie  con  specifiche  responsabilita'  di cura. I
comuni    possono,    altresi',    deliberare   ulteriori   riduzioni
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima
casa,  nonche' tariffe ridotte per l'accesso a piu' servizi educativi
e sociali.
6.  Con  la  legge  finanziaria  per  il 2001 sono determinate misure
fiscali  di  agevolazione  per  le spese sostenute per la tutela e la
cura  dei  componenti  del  nucleo  familiare  non  autosufficienti o
disabili.   Ulteriori   risorse  possono  essere  attribuite  per  la
realizzazione  di  tali  finalita' in presenza di modifiche normative
comportanti  corrispondenti  riduzioni  nette  permanenti del livello
della spesa di carattere corrente.
 
          Nota all'art. 16, comma 3, lettera a):
          -  La  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di
          finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998,
          n.  302, supplemento ordinario. I testi degli articoli 65 e
          66 sono i seguenti:
          "Art.  65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
          minori).  -  1. Con  effetto dal 1o gennaio 1999, in favore
          dei   nuclei   familiari  composti  da  cittadini  italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          18  anni,  che  risultino in possesso di risorse economiche
          non  superiori  al  valore dell'indicatore della situazione
          economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
          riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'
          concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma
          3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste.
          2.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che
          ne  rendono  nota  la  disponibilita'  attraverso pubbliche
          affissioni  nei  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a
          domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei
          dati  forniti  dai  comuni,  secondo, modalita' da definire
          nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
          trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le somme
          indicate  al  comma 5,  con  conguaglio,  alla fine di ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
          3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare
          di  200.000  lire  mensili  e per 13 mensilita', per valori
          dell'ISE   del   beneficiario   inferiori   o  uguali  alla
          differenza  tra  il  valore dell'ISE di cui ai comma 1 e il
          doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
          valori  dell'ISE  del beneficiario compresi tra la predetta
          differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno
          e'  corrisposto  in misura pari alla meta' della differenza
          tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
          4.  Gli  importi  dell'assegno e dei requisiti economici di
          cui  al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
          base  della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
          5.  Per  le finalita' del presente articolo e' istituito un
          fondo  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
          cui  dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
          1999,  in  lire  400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
          miliardi a decorrere dall'anno 2001.
          6.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con uno o piu' decreti de Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le
          necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del
          presente     articolo,     inclusa     la    determinazione
          dell'integrazione    dell'ISE,   con   l'indicatore   della
          situazione patrimoniale".
          "Art.  66  (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai
          figli  nati  successivamente  al 1o luglio 1999, alle madri
          cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di
          cui   al  comma 2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso
          un  assegno  per  maternita'  pari a L. 200.000 mensili nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          L. 300.000  mensili  per  i  parti  successivi al 1o luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data  del  parto.  I  comuni  prov-vedono  ad informare gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale
          dei nuovi nati.
          1-bis.  Con  decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
          assicurare  il  coordinamento tra le disposizioni di cui al
          comma 1  del  presente articolo, quelle di cui all'art. 59,
          comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di
          cui  al  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, del 27 maggio
          1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  171  del
          24 luglio  1998,  recante  estensione  della  tutela  della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
          2.  L'assegno  di  maternita'  di  cui  al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
          3.  Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte
          degli  enti  previdenziali  competenti alle lavoratrici che
          godono  di  forme  di  tutela  economica  della  maternita'
          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
          all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici
          interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la
          concessione della quota differenziale.
          4.  Gli  importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
          cui  al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
          base  della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
          5.  Per  le finalita' del presente articolo e' istituito un
          fondo  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
          cui  dotazione  e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno
          1999,  in  lire  125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
          miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001. [Lo Stato rimborsa
          all'ente   locale,   entro   tre   mesi   dall'invio  della
          documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
          erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
          5-bis.  L'assegno  di  cui  al  comma 1,  ferma restando la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)
          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
          da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A
          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
          le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
          6.  Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta'
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri del lavoro e della
          previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica, sono emanate le necessarie norme
          regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
          -  La  legge  6 dicembre  1971,  n.  1044,  recante: "Piano
          quinquennale  per  l'Istituzione di asili-nido comunali con
          il  concorso  dello  Stato",  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 15 dicembre 1971, n. 316.
          -  La  legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni
          per   la  promozione  di  diritti  e  di  opportunita'  per
          l'infanzia  e  l'adolescenza", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207.