Art. 18.
                 (Piano nazionale e piani regionali
               degli interventi e dei servizi sociali)
1.  Il  Governo  predispone  ogni  tre  anni il Piano nazionale degli
interventi  e  dei  servizi  sociali,  di  seguito  denominato "Piano
nazionale",  tenendo  conto  delle risorse finanziarie individuate ai
sensi  dell'articolo 4 nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate
alla spesa sociale dagli enti locali.
2.  Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio
dei  ministri,  su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale,
sentiti  i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti
l'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli
enti  e  delle  associazioni  nazionali  di promozione sociale di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), della legge 19 novembre
1987,    n.    476,    e   successive   modificazioni,   maggiormente
rappresentativi,  delle associazioni di rilievo nazionale che operano
nel  settore  dei  servizi  sociali,  delle  organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
di  tutela  degli  utenti.  Lo  schema  di  piano  e' successivamente
trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti  Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a)  le  caratteristiche  ed  i  requisiti  delle  prestazioni sociali
comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti
obiettivo  e  di azioni programmate, con particolare riferimento alla
realizzazione  di  percorsi  attivi  nei  confronti  delle persone in
condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
c)  le  modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e
servizi  sociali  e  le  azioni  da  integrare  e  coordinare  con le
politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d)  gli  indirizzi  per  la diffusione dei servizi di informazione al
cittadino e alle famiglie;
e)  gli  indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle
indicate  dall'articolo  3,  comma  4,  e per le azioni di promozione
della  concertazione  delle  risorse  umane, economiche, finanziarie,
pubbliche  e  private,  per  la  costruzione  di  reti  integrate  di
interventi e servizi sociali;
f)  gli  indicatori  ed  i  parametri  per la verifica dei livelli di
integrazione  sociale  effettivamente assicurati in rapporto a quelli
previsti  nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi -
benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g)  i  criteri  generali  per la disciplina del concorso al costo dei
servizi  sociali  da  parte  degli  utenti, tenuto conto dei principi
stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h)  i  criteri  generali  per  la  determinazione  dei  parametri  di
valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
i)  gli  indirizzi  ed  i  criteri  generali  per  la concessione dei
prestiti  sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di
cui all'articolo 17;
l)  gli  indirizzi  per  la  predisposizione  di interventi e servizi
sociali  per  le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti
disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento
del personale;
n)  i  finanziamenti  relativi  a  ciascun  anno di vigenza del Piano
nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo
22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli
di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o)  gli  indirizzi  per la predisposizione di programmi integrati per
obiettivi  di  tutela  e  qualita'  della  vita rivolti ai minori, ai
giovani   e  agli  anziani,  per  il  sostegno  alle  responsabilita'
familiari,   anche   in   riferimento   all'obbligo  scolastico,  per
l'inserimento  sociale  delle  persone  con disabilita' e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati,
nonche'  per  la  prevenzione,  il  recupero  e  il reinserimento dei
tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4.  Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una
relazione  al  Parlamento  sui  risultati  conseguiti  rispetto  agli
obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai
costi  e  all'efficacia  degli interventi, e fornisce indicazioni per
l'ulteriore   programmazione.   La   relazione   indica  i  risultati
conseguiti  nelle  regioni  in  attuazione  dei  piani  regionali. La
relazione  da'  conto  altresi'  dei risultati conseguiti nei servizi
sociali  con  l'utilizzo  dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto
conto  dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli
131  e  132  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente  legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di
cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  entro  centoventi giorni
dall'adozione  del  Piano  stesso  adottano nell'ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con
i  comuni  interessati  ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990,  n.  142,  e successive modificazioni, il piano regionale degli
interventi   e   dei  servizi  sociali,  provvedendo  in  particolare
all'integrazione  socio-sanitaria  in  coerenza con gli obiettivi del
piano  sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche
dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
 
          Note all'art. 18, comma 2:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          -  La  legge  19 novembre  1987,  n.  476,  recante: "Nuova
          disciplina   del  sostegno  alle  attivita'  di  promozione
          sociale  e contributi alle associazioni combattentistiche",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 24 novembre
          1987,  n.  275. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e
          b), e' il seguente:
          "1.  Al  fine  di  incoraggiare  e  sostenere  attivita' di
          ricerca,  di  informazione e di divulgazione culturale e di
          integrazione  sociale,  nonche' per la promozione sociale e
          per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
            a) alle   persone   giuridiche   privatizzate   ai  sensi
          dell'art.  115  del decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio  1977,  n.  616, come successivamente modificato,
          escluse  quelle  combattentistiche  e patriottiche previste
          dal titolo II della presente legge;
            b) agli  enti e alle associazioni italiane che perseguono
          i fini di cui al successivo comma 2".
          Nota all'art. 18, comma 3, lettera g):
          -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante:
          "Definizione  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
          51,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90.
          Note all'art. 18, comma 6:
          -  Il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998 e' il seguente:
          "Art. 131 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali). -
          1. Sono  conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le
          funzioni  e  i  compiti  amministrativi  nella  materia dei
          "servizi  sociali  ,  salvo  quelli espressamente mantenuti
          allo  Stato  dall'art.  129 e quelli trasferiti all'INPS ai
          sensi dell'art. 130.
          2.  Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai
          comuni,  che  le  esercitano  anche attraverso le comunita'
          montane,  i  compiti  di  erogazione  dei  servizi  e delle
          prestazioni  sociali,  nonche' i compiti di progettazione e
          di  realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con
          il concorso delle province".
          - Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
          n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
          -  Il  testo dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990
          e' il seguente:
          "Art.  3  (Rapporti  tra  regioni  ed enti locali). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  117,  primo  e secondo comma, e dell'art.
          118,  primo  comma,  della  Costituzione, ferme restando le
          funzioni  che  attengano  ad esigenze di carattere unitario
          nei    rispettivi   territori,   le   regioni   organizzano
          l'esercizio  delle funzioni amministrative a livello locale
          attraverso i comuni e le province.
          2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  le  leggi regionali si
          conformano  ai  principi  stabiliti dalla presente legge in
          ordine   alle   funzioni  del  comune  e  della  provincia,
          identificando  nelle  materie e nei casi previsti dall'art.
          117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
          in  rapporto  alle  caratteristiche della popolazione e del
          territorio.
          3.  La legge regionale indica i principi della cooperazione
          dei  comuni  e delle province tra loro e con la regione, al
          fine  di  realizzare  un efficiente sistema delle autonomie
          locali  al  servizio  dello  sviluppo  economico, sociale e
          civile.
          4.   La   regione   indica  gli  obiettivi  generali  della
          programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
          base  ripartisce  le risorse destinate al finanziamento del
          programma di investimenti degli enti locali.
          5.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi  contenuti  nei  piani  e programmi dello Stato e
          delle   regioni   e   provvedono,  per  quanto  di  propria
          competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
          6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme  e  modi  della
          partecipazione  degli enti locali alla formazione dei piani
          e  programmi  regionali  e  degli altri provvedimenti della
          regione.
          7. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
          per   gli   atti   e  gli  strumenti  della  programmazione
          socio-economica  e  della  pianificazione  territoriale dei
          comuni  e  delle province rilevanti ai fini dell'attuazione
          dei programmi regionali.
          8.  La  legge  regionale  disciplina altresi', con norme di
          carattere  generale,  modi  e  procedimenti per la verifica
          della  compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e
          i programmi regionali, ove esistenti".