Art. 5.
                     (Ruolo del terzo settore).
1.  Per  favorire  l'attuazione  del principio di sussidiarieta', gli
enti  locali,  le  regioni  e  lo  Stato,  nell'ambito  delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono
azioni  per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel
terzo  settore anche attraverso politiche formative ed interventi per
l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2.  Ai  fini  dell'affidamento  dei  servizi  previsti dalla presente
legge,   gli   enti   pubblici,   fermo   restando  quanto  stabilito
dall'articolo  11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la
semplificazione   amministrativa   nonche'  il  ricorso  a  forme  di
aggiudicazione  o  negoziali  che consentano ai soggetti operanti nel
terzo  settore  la  piena  espressione  della propria progettualita',
avvalendosi  di  analisi  e  di  verifiche  che  tengano  conto della
qualita'  e  delle  caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3.  Le  regioni,  secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e
sulla  base  di  un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai
sensi  dell'articolo  8  della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2,
della  presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare
i   rapporti  tra  enti  locali  e  terzo  settore,  con  particolare
riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4.  Le  regioni  disciplinano altresi', sulla base dei principi della
presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al
comma  3,  le  modalita'  per  valorizzare l'apporto del volontariato
nell'erogazione dei servizi.
 
          Nota all'art. 5, comma 3:
          -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997,
          n.  63,  supplemento  ordinario. Il testo dell'art. 8 e' il
          seguente:
          "Art.  8.  - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
          funzioni    amministrative    regionali,    gli   atti   di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
          2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
          consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di
          cui   al   comma 1  sono  adottati  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
          3.  In  caso  di  urgenza  il  Consiglio  dei Ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
          4.  Gli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti commissioni parlamentari.
          5.  Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni  concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
            a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
            b) l'art.  4,  secondo  comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del
          medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la
          funzione  di indirizzo fino a: "n. 382 e alle parole "e con
          la Comunita' economica europea , nonche' il terzo comma del
          medesimo  articolo,  limitatamente alle parole: "impartisce
          direttive  per  l'esercizio  delle  funzioni amministrative
          delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed ;
            c) l'art.  2,  comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  limitatamente  alle  parole:  "gli atti di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle   regioni   e,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano ;
            d) l'art.  13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
          1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto
          concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
            e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
          1991, n. 13.
          6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
          comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".