Art. 3
                Verifica preventiva degli adempimenti

  1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di cui
all'art.   2   il  Responsabile  unico  e  il  Soggetto  responsabile
presentano  al  Ministero,  per la verifica degli adempimenti, idonea
documentazione    del    possesso   dei   requisiti   necessari   per
l'espletamento   della   propria   attivita'   nonche'  dell'avvenuta
sottoscrizione della convenzione con l'Istituto prescelto.
  2.  La  verifica  degli adempimenti deve concludersi entro sessanta
giorni   dalla   ricezione  della  documentazione  di  cui  al  comma
precedente.  Il  termine  e' interrotto qualora il Ministero richieda
integrazioni   o  chiarimenti  e  riprende  a  decorrere  dalla  loro
ricezione.