Art. 3 Verifica preventiva degli adempimenti 1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di cui all'art. 2 il Responsabile unico e il Soggetto responsabile presentano al Ministero, per la verifica degli adempimenti, idonea documentazione del possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della propria attivita' nonche' dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione con l'Istituto prescelto. 2. La verifica degli adempimenti deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine e' interrotto qualora il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti e riprende a decorrere dalla loro ricezione.