Art. 5
               Assegnazione delle risorse finanziarie

  1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  concede  anticipi sulle risorse complessivamente destinate
al singolo contratto d'area e patto territoriale secondo le modalita'
di seguito specificate:
a) per  la  prima  quota  il  Ministero  emette  il  provvedimento di
   accreditamento  a  favore  del  Responsabile  unico o del Soggetto
   responsabile  per un importo corrispondente alla somma delle prime
   rate  di  tutte  le  iniziative  e  degli  interventi  inclusi nel
   contratto  d'area  e  nel  patto territoriale, entro trenta giorni
   dalla  verifica  di  cui  all'art.  3,  previa presentazione della
   relativa richiesta motivata di assegnazione.
b) per  le  quote successive, trimestralmente il Responsabile unico o
   il  Soggetto  responsabile  raccolgono  le  richieste dei soggetti
   beneficiari  relative  alle  quote  di  agevolazioni  concesse  da
   erogare  nel  successivo  trimestre in funzione del raggiungimento
   dell'effettiva  realizzazione  della  corrispondente  parte  degli
   investimenti.
  2.  Il  Ministero  emette  il provvedimento di accreditamento delle
quote  a  favore  del  Responsabile unico o del Soggetto responsabile
entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  da parte di questi della
richiesta   formulata  ai  sensi  del  comma  1,  accompagnata  dalla
autocertificazione di cui all'art. 9.
  3.  La  garanzia  fidejussoria non e' richiesta ove il Responsabile
unico o il Soggetto responsabile sia una pubblica amministrazione, ai
sensi  dell'art.  2  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive  modificazioni  e integrazioni, ovvero sia una societa' il
cui  capitale  sia  sottoscritto  per  piu'  del  50% da una pubblica
amministrazione e questa assuma l'impegno a subentrare negli obblighi
assunti  dal  Responsabile unico o dal Soggetto responsabile a favore
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
  4.  Le  risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti non erogate
ai  soggetti  beneficiari delle agevolazioni entro centottanta giorni
dall'accreditamento  a  favore  del Responsabile unico o del Soggetto
responsabile  sono  portate  in detrazione dalle quote successive. Il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede  all'eventuale  successiva nuova assegnazione esclusivamente
sulla  base  di  una  motivata richiesta del Responsabile unico o del
Soggetto responsabile.
 
          Note all'art. 5

          - Il  testo  vigente  dell'art. 2 del decreto legislativo 3
            febbraio      1993,     n.     29     ("Razionalizzazione
            dell'Organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
            revisione   della   disciplina  in  materia  di  pubblico
            impiego,  a  norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
            1992, n. 421") e successive modificazioni e integrazioni,
            e' il seguente:

          "Art. 2. Fonti.

          1.Le   amministrazioni   pubbliche   definiscono,  secondo
            principi  generali  fissati  da  disposizioni di legge e,
            sulla  base  dei  medesimi,  mediante  atti organizzativi
            secondo  i  rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali
            di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
            maggiore   rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della
            titolarita'   dei   medesimi;  determinano  le  dotazioni
            organiche    complessive.    Esse    ispirano   la   loro
            organizzazione ai seguenti criteri:

          a) funzionalita'  rispetto  ai  compiti  e  ai programmi di
             attivita',   nel   perseguimento   degli   obiettivi  di
             efficienza,  efficacia  ed  economicita'.  A  tal  fine,
             periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
             programmi  operativi  e dell'assegnazione delle risorse,
             si   procede   a   specifica  verifica  e  ad  eventuale
             revisione;

          b) ampia  flessibilita',  garantendo  adeguati margini alle
             determinazioni  operative  e  gestionali da assumersi ai
             sensi dell'articolo 4, comma 2;

          c) collegamento  delle  attivita' degli uffici, adeguandosi
             al  dovere  di  comunicazione  interna  ed  esterna,  ed
             interconnessione    mediante   sistemi   informatici   e
             statistici pubblici;

          d) garanzia    dell'imparzialita'   e   della   trasparenza
             dell'azione     amministrativa,     anche     attraverso
             l'istituzione  di  apposite strutture per l'informazione
             ai  cittadini  e  attribuzione  ad un unico ufficio, per
             ciascun  procedimento, della responsabilita' complessiva
             dello stesso;

          e) armonizzazione  degli  orari  di  servizio e di apertura
             degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
             delle  amministrazioni  pubbliche  dei Paesi dell'Unione
             europea.

          2. I    rapporti    di    lavoro   dei   dipendenti   delle
             amministrazioni   pubbliche   sono   disciplinati  dalle
             disposizioni  del  capo  I,  titolo  II, del libro V del
             codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti di lavoro
             subordinato   nell'impresa,   fatte   salve  le  diverse
             disposizioni  contenute  nel presente decreto. Eventuali
             disposizioni   di  legge,  regolamento  o  statuto,  che
             introducano  discipline  dei  rapporti  di lavoro la cui
             applicabilita'   sia   limitata   ai   dipendenti  delle
             amministrazioni   pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,
             possono   essere  derogate  da  successivi  contratti  o
             accordi  collettivi  e,  per la parte derogata, non sono
             ulteriormente  applicabili,  salvo che la legge disponga
             espressamente in senso contrario.

          3. I  rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
             regolati  contrattualmente.  I contratti collettivi sono
             stipulati  secondo i criteri e le modalita' previsti nel
             titolo III del presente decreto; i contratti individuali
             devono  conformarsi  ai principi di cui all'articolo 49,
             comma  2.  L'attribuzione  di trattamenti economici puo'
             avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o,
             alle    condizioni    previste,    mediante    contratti
             individuali.  Le  disposizioni  di  legge, regolamenti o
             atti   amministrativi   che   attribuiscono   incrementi
             retributivi  non  previsti da contratti cessano di avere
             efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo
             rinnovo   contrattuale.  I  trattamenti  economici  piu'
             favorevoli   in   godimento   sono  riassorbiti  con  le
             modalita'   e   nelle   misure  previste  dai  contratti
             collettivi  e  i  risparmi  di  spesa  che ne conseguono
             incrementano    le    risorse    disponibili    per   la
             contrattazione collettiva.

          4. In  deroga  ai  commi  2  e 3 rimangono disciplinati dai
             rispettivi    ordinamenti:    i   magistrati   ordinari,
             amministrativi  e  contabili, gli avvocati e procuratori
             dello  Stato,  il  personale  militare  e delle Forze di
             polizia   di   Stato,   il   personale   della  carriera
             diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a
             partire   dalla   qualifica   di   vice  consigliere  di
             prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono
             la    loro    attivita'    nelle   materie   contemplate
             dall'articolo   1   del  decreto  legislativo  del  Capo
             provvisorio  dello  Stato  17 luglio 1947, n. 691, dalla
             legge  4  giugno  1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre
             1990, n. 287.

          5. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori e ricercatori
             universitari   resta   disciplinato  dalle  disposizioni
             rispettivamente   vigenti,  in  attesa  della  specifica
             disciplina   che  la  regoli  in  modo  organico  ed  in
             conformita' ai principi della autonomia universitaria di
             cui  all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli
             6  e  seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto
             conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della
             legge 23 ottobre 1992, n. 421."