Art. 5 Assegnazione delle risorse finanziarie 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concede anticipi sulle risorse complessivamente destinate al singolo contratto d'area e patto territoriale secondo le modalita' di seguito specificate: a) per la prima quota il Ministero emette il provvedimento di accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile per un importo corrispondente alla somma delle prime rate di tutte le iniziative e degli interventi inclusi nel contratto d'area e nel patto territoriale, entro trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3, previa presentazione della relativa richiesta motivata di assegnazione. b) per le quote successive, trimestralmente il Responsabile unico o il Soggetto responsabile raccolgono le richieste dei soggetti beneficiari relative alle quote di agevolazioni concesse da erogare nel successivo trimestre in funzione del raggiungimento dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. 2. Il Ministero emette il provvedimento di accreditamento delle quote a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile entro trenta giorni dalla presentazione da parte di questi della richiesta formulata ai sensi del comma 1, accompagnata dalla autocertificazione di cui all'art. 9. 3. La garanzia fidejussoria non e' richiesta ove il Responsabile unico o il Soggetto responsabile sia una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sia una societa' il cui capitale sia sottoscritto per piu' del 50% da una pubblica amministrazione e questa assuma l'impegno a subentrare negli obblighi assunti dal Responsabile unico o dal Soggetto responsabile a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Le risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti non erogate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni entro centottanta giorni dall'accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile sono portate in detrazione dalle quote successive. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede all'eventuale successiva nuova assegnazione esclusivamente sulla base di una motivata richiesta del Responsabile unico o del Soggetto responsabile.
Note all'art. 5 - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione dell'Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente: "Art. 2. Fonti. 1.Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421."