Art. 6
                 Gestione delle risorse finanziarie

  1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile provvedono a:
a) accertare  e  attestare  la  effettiva e regolare esecuzione delle
   iniziative  imprenditoriali  e  degli interventi infrastrutturali,
   omero di parte di essi anche ai sensi dell'art. 7;
b) erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari;
c) coordinare  e  supervisionare  tutte  le  attivita'  relative alla
   realizzazione  delle  singole  iniziative  imprenditoriali e degli
   interventi infrastrutturali;
d) attuare   il  continuo  monitoraggio  finanziario,  procedurale  e
   fisico,  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 2, comma 1 1ett.h),
   nonche' la rendicontazione della spesa.