Art. 6 Gestione delle risorse finanziarie 1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile provvedono a: a) accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, omero di parte di essi anche ai sensi dell'art. 7; b) erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari; c) coordinare e supervisionare tutte le attivita' relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali; d) attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1 1ett.h), nonche' la rendicontazione della spesa.