Art. 7 Responsabilita' 1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sono responsabili: a) della conformita' della esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d'area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni, b) della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; c) della restituzione al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformita' dal progetto ammesso all'agevolazione, nonche' delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell'intero intervento agevolato; d) dell'ammissibilita' alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono temuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituti; e) della richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui e' data contestuale comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituiti. 2. A tal fine il Responsabile unico e il Soggetto responsabile: a) rispondono della restituzione da parte dell'Istituto convenzionato delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in caso di eventuale mancata, incompleta o difforme realizzazione delle iniziative e degli interventi rispetto a quelli ammessi alle agevolazioni ed autorizzati; b) garantiscono la restituzione delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1; c) registrano in tempo reale ogni erogazione effettuata per la realizzazione del contratto d'area o del patto territoriale, con il supporto della relativa documentazione giustificativa; d) assicurano la disponibilita' degli atti formali e/o documenti giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, e) conservano, anche ai fini del controllo tecnico-amministrativo di cui alla lettera d), i documenti giustificativi raggruppati per ogni iniziativa e intervento e riassunti in un riepilogo che costituisca autocertificazione del legale rappresentante ai fini della loro responsabilita' civile e penale nei confronti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; f) mettono a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di cassa, nonche' richiedono e conservano dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possano recuperare l'IVA, ai fini dei controlli, verifiche e sopralluoghi di cui alla lettera d); g) consentono l'accesso presso le proprie sedi, dipendenze e uffici, effettivamente impegnati nelle attivita' di cui al presente regolamento, ai funzionari designati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio delle attivita' ispettiva e di controllo; h) garantiscono i flussi informativi necessari al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituiti, per il monitoraggio dell'attivita' del contratto d'area o del patto territoriale, con le modalita' di cui al precedente art.2, comma 1 lett. h). 3. L'attivita' del Responsabile unico e del Soggetto responsabile che ricade nell'ambito dei rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' sempre svolta in esecuzione dei compiti istituzionali. Le attivita' svolte e la concessione ai medesimi soggetti di risorse, anche oltre quelle di cui all'art. 4 previste a titolo di contributo globale, non presuppongono l'esistenza di una obbligazione comportante un corrispettivo a fronte di specifiche prestazioni.