Art. 8
              Contenzione per il servizio di erogazione

  1.  Il  Responsabile  unico  e  il  Soggetto responsabile affidano,
tramite   convenzione   conforme  allo  schema-tipo  predisposto  dal
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa
Depositi  e  Prestiti  o  ad  Istituti bancari, di seguito denominati
"Istituto  convenzionato",  le attivita' connesse alla gestione delle
erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d'area o al patto
territoriale  loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica.  L'Istituto convenzionato e' scelto
sulla  base  delle  condizioni  offerte e della disponibilita' di una
struttura   tecnico-organizzativa   adeguata   alla  prestazione  del
servizio,  secondo  quanto  disposto dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157.
  2. Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente
disponibili,  sono remunerate ad un tasso d'interesse creditore lordo
determinato  nell'ambito  della  convenzione  di cui al primo comma e
comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato.
  3.  Gli  interessi  maturati  ai sensi del comma precedente sono di
esclusiva  spettanza  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione.
 
          Note all'art. 8

          - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione
            della  direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
            di  servizi"),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
            maggio  1995,  n.  104, e' stato da ultimo modificato dal
            D.Lgs  25 febbraio 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta
            Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.