Art. 8 Contenzione per il servizio di erogazione 1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile affidano, tramite convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa Depositi e Prestiti o ad Istituti bancari, di seguito denominati "Istituto convenzionato", le attivita' connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d'area o al patto territoriale loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto convenzionato e' scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerate ad un tasso d'interesse creditore lordo determinato nell'ambito della convenzione di cui al primo comma e comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato. 3. Gli interessi maturati ai sensi del comma precedente sono di esclusiva spettanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.
Note all'art. 8 - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, e' stato da ultimo modificato dal D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.