Art. 2.
  1.  L'articolo  241,  comma  2,  del regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito
dal seguente:
  "2.  Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice
devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici
del   Ministero   dei   trasporti  e  della  navigazione  secondo  le
prescrizioni  dallo  stesso  stabilite.  Le  attrezzature di cui alle
lettere  h)  e  l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere
riconosciute   idonee,   rispettivamente,   dall'Istituto   superiore
prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 settembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
                              Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000
  Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12
 
          Nota all'art. 2:
              - Il testo vigente dell'art. 241 del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
          modificato  dall'art.  142 del decreto del Presidente della
          Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Gazzetta Ufficiale 28
          dicembre  1992,  n.  303,  supplemento  ordinario),  e  dal
          presente decreto e' il seguente:
              "Art.  241  (Art.  80  Cod.  Str.)  (Attrezzature delle
          imprese   e  dei  consorzi  abilitati  alla  revisione  dei
          veicoli). - 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80,
          comma  8,  del  codice,  per  effettuare  la  revisione dei
          veicoli   immatricolati   nelle  province  individuate  dal
          Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazione,  al  fine
          dell'affidamento  in  concessione delle revisioni di cui al
          comma  indicato,  devono essere dotati delle attrezzature e
          strumentazioni   indicate   nell'appendice  X  al  presente
          titolo.
              2.  Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d),
          e),  f),  g),  nonche'  quelle  di cui al comma 1-bis della
          suddetta  appendice  devono  essere approvate, od omologate
          nel tipo, dai competenti uffici del Ministero dei trasporti
          e  della  navigazione  secondo le prescrizioni dallo stesso
          stabilite.  Le  attrezzature  di cui alle lettere h) ed  l)
          del   comma   1  della  suddetta  appendice  devono  essere
          riconosciute    idonee,    rispettivamente,   dall'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza sul lavoro e
          dall'ufficio  presso  la  Camera  di  commercio, industria,
          artigianato e agricoltura.
              3.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione -
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  aggiorna  con  propri
          provvedimenti  la normativa di cui al presente articolo, in
          relazione   all'evolversi   della  tecnologia  relativa  ai
          veicoli  ed  alle strumentazioni ed attrezzature necessarie
          per il loro controllo".