Art. 2. 1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 241 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario), e dal presente decreto e' il seguente: "Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli). - 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e dall'ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo".