Art. 10.
                          (Talassoterapia)
1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del
ruolo  delle  cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio
sanitario  nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 10
febbraio  1995,  definisce  altresi'  i  fondamenti scientifici e gli
aspetti   giuridico-economici   delle   prestazioni   erogate   dagli
stabilimenti    talassoterapici    e   fitobalneoterapici   ai   fini
dell'eventuale  inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili
dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma
1 e' prorogata la validita' dei rapporti gia' in atto con il Servizio
sanitario nazionale.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 10 febbraio
          1995, reca: "Istituzione della commissione di studio per la
          definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali
          nell'ambito   delle   prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale".