Art. 10. (Talassoterapia) 1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1995, definisce altresi' i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 e' prorogata la validita' dei rapporti gia' in atto con il Servizio sanitario nazionale.
Nota all'art. 10: - Il decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1995, reca: "Istituzione della commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale".