Art. 11.
               (Qualificazione dei territori termali)
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 1, commi 3 e 4,
nell'ambito  dei  piani  e  dei  progetti  nazionali e comunitari che
comportano  investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo
economico-sociale   di   aree   comprendenti  territori  a  vocazione
turistico-termale,  lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione
di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.