Art. 2. 
                            (Definizioni) 
1. Ai fini della presente legge si intendono per: 
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate  a
fini terapeutici; 
b) cure termali:  le  cure,  che  utilizzano  acque  termali  o  loro
derivati, aventi riconosciuta efficacia  terapeutica  per  la  tutela
globale della salute nelle fasi della prevenzione,  della  terapia  e
della riabilitazione delle patologie  indicate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali  definiti
ai sensi della lettera d); 
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di  cui  all'articolo
4, comma 1, che possono essere  prevenute  o  curate,  anche  a  fini
riabilitativi, con le cure termali; 
d)  stabilimenti  termali:  gli  stabilimenti  individuati  ai  sensi
dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi,  istituti  termali  o
case  di  cura  in  possesso  delle  autorizzazioni  richieste  dalla
legislazione vigente  per  l'esercizio  delle  attivita'  diverse  da
quelle disciplinate dalla presente legge; 
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo  2555
del codice civile, o i rispettivi rami,  costituiti  da  uno  o  piu'
stabilimenti termali; 
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono  presenti
una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali. 
2. I termini "terme", "termale", "acqua  termale",  "fango  termale",
"idrotermale", "idrominerale", "thermae",  "spa  (salus  per  aquam)"
sono  utilizzati  esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie
aventi riconosciuta efficacia  terapeutica  ai  sensi  del  comma  1,
lettera b). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il regio decreto 28 settembre 1919,  n.  1924,  reca:
          "Regolamento per l'esecuzione del capo IV  della  legge  16
          luglio 1916, n. 947, contenente  disposizioni  sulle  acque
          minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure
          fisiche e affini.". 
    - Si riporta il testo dell'art. 2555  del  codice  civile:  "Art.
    2555 (Nozione). - L'azienda e' il complesso dei beni  organizzati
    dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [c.c.  365,  2082;
    c.p.c. 670, n. 1].".