Art. 3.
                       (Stabilimenti termali)
1.  Le  cure  termali  sono  erogate negli stabilimenti delle aziende
termali che:
a)  risultano  in  regola  con  l'atto  di concessione mineraria o di
subconcessione  o  con  altro  titolo  giuridicamente  valido  per lo
sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b)  utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali,
nonche'  fanghi,  sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e
simili,  vapori  e  nebulizzazioni,  stufe  naturali  e  artificiali,
qualora  le  proprieta'  terapeutiche  delle stesse acque siano state
riconosciute  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli 6,
lettera  t),  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c)  sono  in  possesso  dell'autorizzazione  regionale, rilasciata ai
sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d)  rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi  definiti  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2.  Gli  stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti
locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo   attraverso   l'eliminazione  o  l'attenuazione  degli
inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri
estetici  non  possono  erogare le prestazioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b).
4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
promuovono  con  idonei  provvedimenti  normativi  la  qualificazione
sanitaria  degli  stabilimenti  termali e l'integrazione degli stessi
con  le  altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel
settore   della   riabilitazione,  avendo  riguardo  alle  specifiche
situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5.  Le  cure  termali  sono  erogate  a carico del Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  negli
stabilimenti    delle   aziende   termali   accreditate,   ai   sensi
dell'articolo  8-quater  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  introdotto  dall'articolo  8  del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo dell'art. 6, primo comma, lettera t) della
          legge  23 dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio
          sanitario nazionale), e' il seguente:
              "Sono   di   competenza   dello   Stato   le   funzioni
          amministrative concernenti:
                a) - s) (omissis);
                t)  il  riconoscimento  delle proprieta' terapeutiche
          delle  acque  minerali  e termali e la pubblicita' relativa
          alla loro utilizzazione a scopo sanitario.".
              -  Il  testo  dell'art.  119,  comma 1, lettera d), del
          citato decreto legislativo n. 112 del 1998 e' il seguente:
              "1.    Sono   conservate   allo   Stato   le   funzioni
          amministrative concernenti:
                a) - c) (omissis).
                d) l'autorizzazione  alla pubblicita' ed informazione
          scientifica di medicinali e presi'di medico-chirurgici, dei
          dispositivi  medici  in  commercio  e delle caratteristiche
          terapeutiche delle acque minerali.".
              -  Il  testo dell'art. 43 della citata legge n. 833 del
          1978, e' il seguente:
              "Art.  43  (Autorizzazione  e  vigilanza su istituzioni
          sanitarie).     -    La    legge    regionale    disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di  carattere  privato, ivi comprese quelle di cui all'art.
          41,   primo  comma,  che  non  hanno  richiesto  di  essere
          classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
          su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende
          termali  e definisce le caratteristiche funzionali cui tali
          istituzioni  e aziende devono corrispondere onde assicurare
          livelli  di  prestazioni  sanitarie  non inferiori a quelle
          erogate  dai corrispondenti presi'di e servizi delle unita'
          sanitarie  locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
          coordinamento di cui all'art. 5.
              Gli  istituti,  enti  ed  ospedali  di cui all'art. 41,
          primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
          sensi   della   legge  12  febbraio  1968,  n.  132,  e  le
          istituzioni  a carattere privato che abbiano un ordinamento
          dei  servizi  ospedalieri  corrispondente  a  quello  degli
          ospedali   gestiti   direttamente  dalle  unita'  sanitarie
          locali,  possono  ottenere  dalla  regione,  su  domanda da
          presentarsi  entro i termini stabiliti con legge regionale,
          che  i  loro  ospedali,  a  seconda  delle  caratteristiche
          tecniche  e  specialistiche,  siano  considerati,  ai  fini
          dell'erogazione    dell'assistenza    sanitaria,   presi'di
          dell'unita'   sanitaria  locale  nel  cui  territorio  sono
          ubicati,  sempre che il piano regionale sanitario preveda i
          detti  presi'di.  I rapporti dei predetti istituti, enti ed
          ospedali  con  le  unita' sanitarie locali sono regolati da
          apposite convenzioni.
              Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere
          stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita',  sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono
          prevedere  fra  l'altro  forme  e  modalita' per assicurare
          l'integrazione  dei  relativi  presi'di  con  quelli  delle
          unita' sanitarie locali.
              Sino  all'emanazione  della  legge  regionale di cui al
          primo  comma  rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53,
          primo  e  secondo  comma,  della legge 12 febbraio 1968, n.
          132,  e  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' in data
          5 agosto  1977,  adottato  ai  sensi del predetto art. 51 e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del
          31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196,
          197  e  198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
          con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, intendendosi
          sostituiti  al  Ministero  della  sanita'  la  regione e al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale.".
              -   Il   testo   dell'art.  8,  comma  4,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni,
          e' il seguente:
              "4.  Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni in
          materia  di  autorizzazione  e  vigilanza sulle istituzioni
          sanitarie   private,  a  norma  dell'art.  43  della  legge
          23 dicembre   1978,   n.  833,  con  atto  di  indirizzo  e
          coordinamento,   emanato   d'intesa   con   la   conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
          sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
          e  organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio delle
          attivita'  sanitarie  da  parte delle strutture pubbliche e
          private  e  la  periodicita' dei controlli sulla permanenza
          dei  requisiti  stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
          e'  emanato  entro  il  31 dicembre  1993  nel rispetto dei
          seguenti criteri e principi direttivi:
                a) garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
                b) garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 dicembre  1992,  concernente la "Definizione dei livelli
          uniformi di assistenza sanitaria ovvero dal Piano sanitario
          nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera
          b);
                c) assicurare  l'adeguamento  delle strutture e delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
                d) assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia;
                e) garantire  l'osservanza  delle  norme nazionali in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione   acustica,   sicurezza  elettrica,  continuita'
          elettrica,  sicurezza  antinfortunistica, igiene dei luoghi
          di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni  ionizzanti,
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche, smaltimento
          dei   rifiuti,   condizioni  microclimatiche,  impianti  di
          distribuzione  dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio;
                f) prevedere    l'articolazione    delle    strutture
          sanitarie   in   classi  differenziate  in  relazione  alla
          tipologia delle prestazioni erogabili;
                g) prevedere  l'obbligo  di  controllo della qualita'
          delle prestazioni erogate;
                h) definire   i   termini   per  l'adeguamento  delle
          strutture   e   dei   presi'di   gia'   autorizzati  e  per
          l'aggiornamento  dei requisiti minimi, al fine di garantire
          un   adeguato   livello   di   qualita'  delle  prestazioni
          compatibilmente con le risorse a disposizione.".
              -  Il  testo  dell'art.  8-quater  del  citato  decreto
          legislativo  n.  502  del  1992, introdotto dall'art. 8 del
          decreto  legislativo  19 giugno  1999, n. 229 (Norme per la
          razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
          dell'art.  1  della  legge 30 novembre 1998, n. 419), e' il
          seguente:
              "Art.  8-quater  (Accreditamento  istituzionale).  - 1.
          L'accreditamento  istituzionale e' rilasciato dalla regione
          alle  strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  e  ai
          professionisti  che ne facciano richiesta, subordinatamente
          alla   loro   rispondenza   ai   requisiti   ulteriori   di
          qualificazione,   alla  loro  funzionalita'  rispetto  agli
          indirizzi  di  programmazione  regionale  e  alla  verifica
          positiva  dell'attivita'  svolta e dei risultati raggiunti.
          Al  fine  di  individuare  i  criteri per la verifica della
          funzionalita'  rispetto  alla  programmazione  nazionale  e
          regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza
          secondo   le   funzioni  sanitarie  individuate  dal  Piano
          sanitario  regionale  per  garantire i livelli essenziali e
          uniformi  di  assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli
          integrativi  locali  e  le esigenze connesse all'assistenza
          integrativa  di  cui  all'art.  9.  La  regione provvede al
          rilascio  dell'accreditamento  ai professionisti, nonche' a
          tutte  le  strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano
          le  condizioni  di cui al primo periodo del presente comma,
          alle  strutture  private  non  lucrative di cui all'art. 1,
          comma 18, e alle strutture private lucrative.
              2.  La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
          vincolo  per  le  aziende e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale    a   corrispondere   la   remunerazione   delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di   cui   all'art.   8-quinquies.  I  requisiti  ulteriori
          costituiscono  presupposto  per  l'accreditamento e vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di   attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come
          definiti dall'art. 8-quinquies.
              3.  Con  atto  di indirizzo e coordinamento emanato, ai
          sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  che  modifica  il  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          sentiti  l'agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, il
          Consiglio    superiore   di   sanita',   e,   limitatamente
          all'accreditamento   dei   professionisti,  la  Federazione
          nazionale   dell'ordine   dei   medici  chirurghi  e  degli
          odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
                a) la   definizione   dei   requisiti  ulteriori  per
          l'esercizio   delle   attivita'  sanitarie  per  conto  del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie   e   dei  professionisti,  nonche'  la  verifica
          periodica di tali attivita';
                b) la  valutazione  della rispondenza delle strutture
          al  fabbisogno  e  alia  funzionalita' della programmazione
          regionale,  inclusa  la  determinazione  dei limiti entro i
          quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
          eccesso  rispetto  al  fabbisogno  programmato,  in modo da
          assicurare   un'efficace   competizione  tra  le  strutture
          accreditate;
                c) le  procedure  e  i  termini  per l'accreditamento
          delle  strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
          possibilita'  di  un riesame dell'istanza, in caso di esito
          negativo   e   di   prescrizioni  contestate  dal  soggetto
          richiedente  nonche'  la  verifica  periodica dei requisiti
          ulteriori  e  le procedure da adottarsi in caso di verifica
          negativa.
              4.  L'atto  di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
                a) garantire  l'eguaglianza  fra  tutte  le strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio   dell'accreditamento   e   per  la  sua  verifica
          periodica;
                b) garantire   il   rispetto   delle   condizioni  di
          incompatibilita'   previste  dalla  vigente  normativa  nel
          rapporto  di  lavoro con il personale comunque impegnato in
          tutte le strutture;
                c) assicurare  che  tutte  le  strutture  accreditate
          garantiscano    dotazioni    strumentali   e   tecnologiche
          appropriate  per  quantita',  qualita'  e  funzionalita' in
          relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
          necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
                d) garantire   che  tutte  le  strutture  accreditate
          assicurino  adeguate  condizioni di organizzazione interna,
          con  specifico  riferimento  alla  dotazione quantitativa e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato;
                e) prevedere  la  partecipazione  della  struttura  a
          programmi di accreditamento professionale tra pari;
                f) prevedere  la  partecipazione  degli  operatori  a
          programmi   di   valutazione   sistematica  e  continuativa
          dell'appropriatezza  delle prestazioni erogate e della loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali;
                g) prevedere  l'accettazione del sistema di controlli
          esterni   sulla   appropriatezza  e  sulla  qualita'  delle
          prestazioni   erogate,  definito  dalla  regione  ai  sensi
          dell'art. 8-octies;
                h) prevedere  forme di partecipazione dei cittadini e
          degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
          svolta   e   alla   formulazione   di   proposte   rispetto
          all'accessibilita'  dei servizi offerti, nonche' l'adozione
          e  l'utilizzazione  sistematica della carta dei servizi per
          la  comunicazione  con  i  cittadini, inclusa la diffusione
          degli  esiti  dei  programmi  di  valutazione  di  cui alle
          lettere e) ed f);
                i) disciplinare   l'esternalizzazione   dei   servizi
          sanitari  direttamente connessi all'assistenza al paziente,
          prevedendola  esclusivamente  verso soggetti accreditati in
          applicazione  dei  medesimi  criteri  o di criteri comunque
          equivalenti  a  quelli  adottati per i servizi interni alla
          struttura,  secondo  quanto  previsto  dal medesimo atto di
          indirizzo e coordinamento;
                l) indicare     i     requisiti     specifici     per
          l'accreditamento  di  funzioni di particolare rilevanza, in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della  struttura,  alla  competenza  e  alla esperienza del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o  in  relazione  all'attuazione degli obiettivi prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale;
                m) definire criteri per la selezione degli indicatori
          relativi  all'attivita'  svolta  e ai suoi risultati finali
          dalle  strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
          evidenze scientifiche disponibili;
                n) definire    i    termini    per   l'adozione   dei
          provvedimenti   attuativi  regionali  e  per  l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
                o) indicare    i   requisiti   per   l'accreditamento
          istituzionale  dei  professionisti, anche in relazione alla
          specifica  esperienza  professionale  maturata e ai crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'art. 16-ter;
                p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
          e  le unita' operative e le altre strutture complesse delle
          aziende   di  cui  agli  articoli  3  e  4,  in  base  alla
          consistenza    delle    risorse   umane,   tecnologiche   e
          finanziarie,  al  grado  di  autonomia  finanziaria  e alla
          complessita' dell'organizzazione interna;
                q) prevedere  l'estensione  delle  norme  di  cui  al
          presente    comma   alle   attivita'   e   alle   strutture
          socio-sanitarie, ove compatibili.
              5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al
          comma  3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica,  prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
          dei  professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati.
              6.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al
          comma  3,  le regioni avviano il processo di accreditamento
          delle   strutture   temporaneamente  accreditate  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          e delle altre gia' operanti.
              7.  Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
          nuove  strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture   preesistenti,   l'accreditamento   puo'  essere
          concesso,  in via provvisoria, per il tempo necessario alla
          verifica  del  volume  di attivita' svolto e della qualita'
          dei  suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
          la      sospensione      automatica     dell'accreditamento
          temporaneamente concesso.
              8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
          fabbisogno  determinato  in base ai criteri di cui al comma
          3,  lettera  b),  le  regioni  e le unita' sanitarie locali
          attraverso   gli   accordi  contrattuali  di  cui  all'art.
          8-quinquies,  sono  tenute  a  porre  a carico del Servizio
          sanitario  nazionale  un  volume  di attivita' comunque non
          superiore   a   quello   previsto   dagli  indirizzi  della
          programmazione  nazionale.  In  caso di superamento di tale
          limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento
          integrativo  ai  sensi  dell'art.  13,  si  procede, con le
          modalita'  di  cui  all'art.  28,  commi 9 e seguenti della
          legge    23 dicembre    1998,    n.    448,   alla   revoca
          dell'accreditaniento della capacita' produttiva in eccesso,
          in  misura  proporzionale  al  concorso  a tale superamento
          apportato  dalle  strutture  pubbliche ed equiparate, dalle
          strutture  private  non lucrative e dalle strutture private
          lucrative.".