Art. 4.
                   (Erogazione delle cure termali)
1.  Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile
1998,  n.  124,  e successive modificazioni, con decreto del Ministro
della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il
cui  trattamento  e'  assicurata  l'erogazione  delle  cure termali a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Il  decreto  di  cui al
presente   comma  assicura  agli  assistiti  dal  Servizio  sanitario
nazionale  i  cicli  di  cure termali per la riabilitazione motoria e
neuromotoria,  per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la
riabilitazione  della  funzione  cardiorespiratoria  e delle funzioni
auditive   garantiti  agli  assicurati  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna
delle patologie per gli stessi previste.
2.  Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al  comma  1,  il  Ministro della sanita', con proprio provvedimento,
emana   linee   guida   concernenti   l'articolazione   in  cicli  di
applicazione   singoli  o  combinati  per  ciascuna  delle  patologie
individuate dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 e' aggiornato periodicamente dal
Ministro della sanita' sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica
e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.
4.   L'unitarieta'  del  sistema  termale  nazionale,  necessaria  in
rapporto  alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle
relative  prestazioni,  e'  assicurata da appositi accordi stipulati,
con  la  partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e le organizzazioni
nazionali  maggiormente  rappresentative  delle aziende termali; tali
accordi   divengono  efficaci  con  il  recepimento  da  parte  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca:
          "Ridefinizione deI sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449".
              - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25,
          e' il seguente:
              "Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire la
          partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
          interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
          conferenza Stato-regioni:
                a) promuove e sancisce intese, al sensi dell'art. 3;
                b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
                c) nel   rispetto   delle   competenze  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica, promuove
          il  coordinamento  della programmazione statale e regionale
          ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
          soggetti,  anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
          di   pubblico   interesse   aventi   rilevanza  nell'ambito
          territoriale  delle  regioni  e  delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                d) acquisisce   le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
                e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
          Governo,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
                f) fermo  quanto  previsto  dagli  statuti speciali e
          dalle  relative  norme  di  attuazione, determina, nei casi
          previsti  dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione delle
          risorse  finanziarie  che  la  legge assegna alle regioni e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
          di perequazione;
                g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
          dalla legge;
                h) formula  inviti  e proposte nei confronti di altri
          organi  dello  Stato,  di  enti  pubblici o altri soggetti,
          anche   privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi  di
          pubblico interesse;
                i) nomina,   nei   casi   previsti   dalla  legge,  i
          responsabili  di enti ed organismi che svolgono attivita' o
          prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
          concorrenti  tra  Governo,  regioni  e province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                l) approva   gli   schemi  di  convenzione  tipo  per
          l'utilizzo  da  parte dello Stato e delle regioni di uffici
          statali e regionali.
              2.   Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del  Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e  di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
          f),  g)  ed  i)  del  comma  1  e'  espresso, quando non e'
          raggiunta  l'unanimita',  dalla maggioranza  dei presidenti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
          assessori  da  essi delegati a rappresentarli nella singola
          seduta.
              3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              4.   La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto  di
          interesse  regionale  che  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  ritiene  opportuno sottoporre al suo esame, anche
          su  richiesta della conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Quando  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          dichiara   che   ragioni   di  urgenza  non  consentono  la
          consultazione  preventiva,  la  Conferenza Stato-regioni e'
          consultata  successivamente  ed  il Governo tiene conto dei
          suoi pareri:
                a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge
          o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
                b) in  sede  di  esame  definitivo  degli  schemi  di
          decreto  legislativo sottoposti al parere delle commissioni
          parlamentari.
              6.   Quando   il  parere  concerne  provvedimenti  gia'
          adottati  in  via  definitiva,  la Conferenza Stato-regioni
          puo'   chiedere   che   il   Governo   lo  valuti  ai  fini
          dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
              7.  La  Conferenza  Stato-regioni  valuta gli obiettivi
          conseguiti  ed  i risultati raggiunti, con riferimento agli
          atti  di  pianificazione  e  di programmazione in ordine ai
          quali si e' pronunciata.
              8.  Con  le  modalita'  di cui al comma 2 la Conferenza
          Stato-regioni delibera, altresi':
                a) gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  dei
          percorsi  diagnostici  e  terapeutici in ambito locale e le
          misure   da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
          protocolli  relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
          sanitario  che  si  discosti dal percorso diagnostico senza
          giustificato  motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                b) i   protocolli   di   intesa   dei   progetti   di
          sperimentazione  gestionali individuati, ai sensi dell'art.
          9-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive modificazioni ed integrazioni;
                c) gli   atti   di   competenza   degli  organismi  a
          composizione   mista   Stato-regioni   soppressi  ai  sensi
          dell'art. 7.
              9.  La  Conferenza  Stato-regioni  esprime intesa sulla
          proposta,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del decreto
          legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  del Ministro della
          sanita'  di nomina del direttore dell'agenzia per i servizi
          sanitari regionali.".
              "Art.  3  (Intese).  -  1. Le disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
              2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni   del   presente   articolo.  I  provvedimenti
          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
          Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.".