Art. 10.
                                Esami
  1. I corsi svolti terminano con gli scrutini delle prove effettuate
durante  i corsi, con esami scritti ed orali, secondo quanto disposto
dallo stato maggiore della Marina e dalle rispettive monografie.
  2.  Il  personale frequentatore e' valutato da apposite commissioni
nominate  con  le  modalita' previste dalle disposizioni attuative di
cui all'articolo 15.