Art. 10. Esami 1. I corsi svolti terminano con gli scrutini delle prove effettuate durante i corsi, con esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina e dalle rispettive monografie. 2. Il personale frequentatore e' valutato da apposite commissioni nominate con le modalita' previste dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.