Art. 11. Attitudine professionale 1. Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al profitto negli studi, anche sotto il profilo dell'attitudine professionale, per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci: a) attitudini fisiche alla vita militare e navale; b) attitudini intellettive; c) qualita' d'animo e di carattere. 2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.