Art. 11.
                      Attitudine professionale
  1.  Gli  allievi  marescialli  sono  valutati, oltre che in base al
profitto   negli   studi,  anche  sotto  il  profilo  dell'attitudine
professionale,  per  il complesso degli elementi di cui alle seguenti
voci:
    a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
    b) attitudini intellettive;
    c) qualita' d'animo e di carattere.
  2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi
anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo
Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.