Art. 12. Organi collegiali 1. L'analisi del profitto degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale del personale frequentatore sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole: a) consiglio degli istruttori, che esprime un giudizio sull'attitudine fisica; b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intellettiva; c) consiglio di disciplina, che esprime un giudizio sulle qualita' di animo e di carattere. 2. Nei confronti del personale frequentatore, il consiglio di disciplina esprime anche il giudizio sulla idoneita' complessiva al superamento del corso, compila le graduatorie di fine corso, propone la non idoneita' per l'eventuale proscioglimento, si esprime nei casi di gravi mancanze disciplinari. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento degli organi collegiali di cui al comma 1, sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.