Art. 12.
                          Organi collegiali
  1.   L'analisi   del   profitto   degli   studi  e  la  valutazione
dell'attitudine   professionale   del  personale  frequentatore  sono
affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:
    a)   consiglio   degli   istruttori,   che  esprime  un  giudizio
sull'attitudine fisica;
    b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine
intellettiva;
    c)  consiglio  di  disciplina,  che  esprime  un  giudizio  sulle
qualita' di animo e di carattere.
  2.  Nei  confronti  del  personale  frequentatore,  il consiglio di
disciplina  esprime  anche il giudizio sulla idoneita' complessiva al
superamento  del corso, compila le graduatorie di fine corso, propone
la non idoneita' per l'eventuale proscioglimento, si esprime nei casi
di gravi mancanze disciplinari.
  3.  La  composizione  e  le modalita' di funzionamento degli organi
collegiali  di  cui  al  comma  1,  sono stabilite dalle disposizioni
attuative di cui all'articolo 15.