Art. 13. Graduatorie 1. La graduatoria di merito, approvata dai comandi delle scuole, viene compilata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun allievo maresciallo e risultanti dalla media ponderata dei punteggi relativi all'attitudine professionale ed al profitto riportati negli esami intermedi e finali. Le modalita' per la formazione delle medie ponderate sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15. 2. Nella graduatoria, a parita' di punto di media, e' data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il piu' alto voto di attitudine professionale. A parita' anche di questo, e' data precedenza all'ordine della preesistente graduatoria. 3. I nominativi degli allievi marescialli che vengono proposti per il proscioglimento d'autorita' per insufficienza di profitto negli studi, sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria. 4. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3, possono essere adottati per la formazione delle graduatorie di fine corso degli altri corsi del personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.