Art. 13.
                             Graduatorie
  1.  La  graduatoria  di merito, approvata dai comandi delle scuole,
viene  compilata  secondo  l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun
allievo  maresciallo  e risultanti dalla media ponderata dei punteggi
relativi  all'attitudine professionale ed al profitto riportati negli
esami  intermedi e finali. Le modalita' per la formazione delle medie
ponderate   sono   stabilite  dalle  disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 15.
  2.  Nella  graduatoria,  a  parita'  di  punto di media, e' data la
precedenza  all'allievo  maresciallo  che  ha  il  piu'  alto voto di
attitudine   professionale.  A  parita'  anche  di  questo,  e'  data
precedenza all'ordine della preesistente graduatoria.
  3.  I nominativi degli allievi marescialli che vengono proposti per
il  proscioglimento  d'autorita'  per insufficienza di profitto negli
studi, sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria.
  4.  I  criteri di cui ai commi 1, 2, 3, possono essere adottati per
la  formazione  delle graduatorie di fine corso degli altri corsi del
personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore
della Marina e dalle monografie dei corsi.