Art. 2. Compiti di istituto 1. L'attivita' formativa della scuola assolve la funzione relativa all'educazione, intesa a sviluppare le qualita' etiche e militari, a far acquisire conoscenze marinaresche e a migliorare le attitudini fisiche, e la funzione relativa all'istruzione, intesa a completare le conoscenze specialistiche, l'educazione civica e la cultura del personale frequentatore. 2. Le scuole hanno i seguenti compiti: a) formare gli allievi marescialli ed il personale del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente e nei vari gradi del ruolo; a tal fine possono essere tenuti insegnamenti di livello universitario; b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo; c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto; d) formare il personale del ruolo dei musicisti; e) completare la formazione del personale in servizio permanente e di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilita' previste per i diversi gradi nei diversi ruoli; f) tenere corsi di aggiornamento, di istruzione, qualificazione, riqualificazione, abilitazione e specializzazione professionale; g) tenere corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della Marina, per il personale delle altre Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e per il personale militare delle Forze armate estere.