Art. 2.
                         Compiti di istituto
  1.  L'attivita' formativa della scuola assolve la funzione relativa
all'educazione,  intesa a sviluppare le qualita' etiche e militari, a
far  acquisire  conoscenze  marinaresche e a migliorare le attitudini
fisiche,  e  la funzione relativa all'istruzione, intesa a completare
le  conoscenze  specialistiche,  l'educazione civica e la cultura del
personale frequentatore.
  2. Le scuole hanno i seguenti compiti:
    a)  formare gli allievi marescialli ed il personale del ruolo dei
marescialli   in   relazione  agli  impieghi  previsti  all'atto  del
passaggio  in  servizio  permanente e nei vari gradi del ruolo; a tal
fine possono essere tenuti insegnamenti di livello universitario;
    b)  formare  il  personale  del  ruolo dei volontari di truppa in
servizio  permanente  ed  il  personale  del  ruolo  dei  sergenti in
relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;
    c)  formare  il  personale volontario di truppa in ferma breve in
relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;
    d) formare il personale del ruolo dei musicisti;
    e)  completare la formazione del personale in servizio permanente
e  di  leva,  preparandolo  a  ricoprire  incarichi  e ad assumere le
responsabilita' previste per i diversi gradi nei diversi ruoli;
    f)  tenere corsi di aggiornamento, di istruzione, qualificazione,
riqualificazione, abilitazione e specializzazione professionale;
    g)  tenere corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della
Marina,  per il personale delle altre Forze armate e dei Corpi armati
dello  Stato, per il personale civile del Ministero della difesa o di
altre  pubbliche  amministrazioni  e  per il personale militare delle
Forze armate estere.