Art. 3.
                        Struttura ordinativa
  1. Le scuole sottufficiali sono enti non dipartimentali e dipendono
dall'ispettore delle scuole della Marina.
  2.   L'ordinamento  delle  scuole  e  le  dotazioni  organiche  del
personale sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina.
  3.  La  disciplina  generale  e le modalita' di funzionamento delle
scuole  sono  stabilite  dal  Capo  di  stato  maggiore  della Marina
mediante   l'emanazione   delle   disposizioni   attuative   di   cui
all'articolo 15.