Art. 3. Struttura ordinativa 1. Le scuole sottufficiali sono enti non dipartimentali e dipendono dall'ispettore delle scuole della Marina. 2. L'ordinamento delle scuole e le dotazioni organiche del personale sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina. 3. La disciplina generale e le modalita' di funzionamento delle scuole sono stabilite dal Capo di stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.