Art. 4 Comando 1. I comandi delle scuole sono retti da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore. 2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola. Esercita le funzioni di comandante di Corpo nei confronti del personale alle proprie dipendenze dirette.