Art. 4
                               Comando

  1.  I  comandi delle scuole sono retti da un ufficiale di grado non
inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.
  2.   Il   comandante  sovrintende  alla  formazione  del  personale
frequentatore  ed  esercita  l'alta  direzione  di tutte le attivita'
della  scuola.  Esercita  le  funzioni  di  comandante  di  Corpo nei
confronti del personale alle proprie dipendenze dirette.