Art. 6.
                             Istruzione
  1.   L'istruzione   del  personale  frequentatore  e'  affidata  ad
insegnanti   e   istruttori   civili   e   militari  organizzati  nei
dipartimenti di insegnamento della direzione studi.
  2.  Gli  insegnanti  ed istruttori civili vengono scelti secondo la
normativa   vigente  in  materia  di  conferimento  di  incarichi  di
insegnamento  presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado o di livello universitario.
  3. Gli insegnanti ed istruttori militari assegnati in organico sono
scelti  fra  gli  ufficiali  ed  i marescialli in possesso dei titoli
previsti dallo Stato maggiore della Marina.
  4.  Per  esigenze  specifiche di istruzione, che non possano essere
soddisfatte con i docenti in organico, i comandi delle scuole possono
conferire  incarichi  di  docenza  ad  insegnanti  civili  e militari
esterni,  secondo  la  normativa  vigente  in materia di incarichi di
insegnamento,  a  livello  di  istituto  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  o  a  livello universitario, presso gli istituti e le
scuole militari.
  5.  A capo dei dipartimenti di insegnamento, nei quali rientrano le
diverse  materie  secondo  la loro affinita', possono essere preposti
insegnanti militari e civili, designati sulla base di quanto previsto
dalla tabella organica.
  6.  Incarichi  di  insegnamento  possono  essere conferiti anche ad
ufficiali  e  marescialli,  destinati presso i servizi della scuola o
presso altri enti, che, per specializzazione o incarico, possiedano i
requisiti idonei per insegnamenti specialistici.