Art. 6. Istruzione 1. L'istruzione del personale frequentatore e' affidata ad insegnanti e istruttori civili e militari organizzati nei dipartimenti di insegnamento della direzione studi. 2. Gli insegnanti ed istruttori civili vengono scelti secondo la normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di insegnamento presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado o di livello universitario. 3. Gli insegnanti ed istruttori militari assegnati in organico sono scelti fra gli ufficiali ed i marescialli in possesso dei titoli previsti dallo Stato maggiore della Marina. 4. Per esigenze specifiche di istruzione, che non possano essere soddisfatte con i docenti in organico, i comandi delle scuole possono conferire incarichi di docenza ad insegnanti civili e militari esterni, secondo la normativa vigente in materia di incarichi di insegnamento, a livello di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o a livello universitario, presso gli istituti e le scuole militari. 5. A capo dei dipartimenti di insegnamento, nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinita', possono essere preposti insegnanti militari e civili, designati sulla base di quanto previsto dalla tabella organica. 6. Incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad ufficiali e marescialli, destinati presso i servizi della scuola o presso altri enti, che, per specializzazione o incarico, possiedano i requisiti idonei per insegnamenti specialistici.