Art. 9.
                       Materie di insegnamento
  1.  Le  materie di insegnamento per il personale frequentatore sono
stabilite  dalle monografie dei corsi, approvate dall'ispettore delle
scuole della Marina.
  2.  Oltre  alle  materie obbligatorie previste dalle monografie dei
corsi, possono essere impartiti anche insegnamenti relativi a materie
facoltative  con  o  senza esame, secondo quanto disposto dallo stato
maggiore  della  Marina;  tali  insegnamenti  possono  svolgersi  sia
durante  il  periodo  di istruzione a terra sia durante gli eventuali
periodi di imbarco.