Art. 9. Materie di insegnamento 1. Le materie di insegnamento per il personale frequentatore sono stabilite dalle monografie dei corsi, approvate dall'ispettore delle scuole della Marina. 2. Oltre alle materie obbligatorie previste dalle monografie dei corsi, possono essere impartiti anche insegnamenti relativi a materie facoltative con o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra sia durante gli eventuali periodi di imbarco.