Art. 18 Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie. 3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, la societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.
Note all'art. 18: - Per l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, si veda nelle note all'art. 17. - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1995, n. 45, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69: "Art. 23 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente. 4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si e' fusa con la societa' conferente l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2. 5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 20 dicembre 1995; il versamento puo' essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo.".