Art. 27. (Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali) 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno". 2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.
Nota all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, cosi' come modificato dalla presente legge, nonche' il testo dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.Lgs. 239/1996: "Art. 1. (Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari). - 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie. 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.". "Art. 2. (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti). - 1. 1-quater. (Omissis). 2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. 3. (Omissis).".