Art. 3. (Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa) 1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo."; b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo". c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8"; d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo"; e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo". 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' inserito il seguente: "7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999". 4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: "corrente" e' sostituita dalle seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,". 5. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di societa' di fatto o irregolari, il comma 68 e' sostituito dal seguente: "68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle societa' di persone, in regime di contabilita' ordinaria, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte; b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1 gennaio 2000, della facolta' per il contribuente di richiedere: 1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci; 2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche; 3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilita' del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'art. 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 5. All'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ; b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa'' di persone in regime di contabilita' ordinaria; . 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4. 7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle societa' fruenti delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale. 7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. 8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 9. Agli effetti del comma 8: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo; b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito. 11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. 11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. 12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11. 13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a l.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3, S.O.: "Art. 1.1-4. (Omissis). 5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1994, n. 135, e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali). - 1. (Comma soppresso). 2. (Comma soppresso). 3. In caso di irregolarita' nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione. 4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: "e' ammesso" fino alla fine del comma. 4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3) e non e' dovuto pagamento d'imposta". 4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.". - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 68-74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1. - 67. (Omissis). 68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74. 69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la societa' da regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresi' che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale. 70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure: a) dalle societa' irregolari costituite con atto scritto registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della societa'; b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati dalla societa', di proprieta' del socio e che vengono conferiti alla societa' stessa, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali. 71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della societa' richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese. 72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla societa' preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'art. 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla societa' regolarizzata. 74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge. 75.- 217. (Omissis).".