Art. 40. (Campione d'Italia) 1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, gia' iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale. 2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica". 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Nota all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 132 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 132 (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio. 2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.".