Art. 73. (Liquidazione della Societa' esattorie vacanti spa) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524. 2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitivita' mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennita' annuale liquidate alla Societa' esattorie vacanti spa.
Note all'art. 73: - La legge 4 agosto 1977, n. 524, recante "Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 19 agosto 1977. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977: "Art. 2. La domanda, per ottenere l'integrazione di aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'integrazione e' chiesta; a corredo della domanda, dev'essere presentata la certificazione dell'ammontare delle somme di cui all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sara' sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia. Al pagamento dell'integrazione d'aggio provvedono le intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento da emettersi entro tre mesi dalla presentazione della certificazione prescritta a corredo della domanda. Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto.". "Art. 4. La domanda per ottenere l'indennita' annuale prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'indennita' e' chiesta, a corredo della domanda, dovranno essere presentate idonea documentazione e le certificazioni del Consorzio nazionale esattori ovvero del consorzio regionale volontario tra gli esattori della Sicilia, per quanto di rispettiva competenza. Sulla domanda provvede, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda, una commissione provinciale costituita presso l'intendenza di finanza, della quale fanno parte un rappresentante della stessa intendenza, uno della ragioneria provinciale ed uno dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo. Contro le decisioni della commissione provinciale e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto.".