Art. 10.
                     Imprese di autoriparazione
  1.   Le   imprese   che   intendono   esercitare   l'attivita'   di
autoriparazione  di  cui  alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  122, e
successive  modificazioni,  presentano,  ai  sensi  dell'articolo 22,
comma  3,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di
inizio   di   attivita',  specificando  le  attivita'  che  intendono
esercitare  tra  quelle  previste  dall'articolo  1,  comma  3, della
medesima  legge  5  febbraio  1992, n. 122, dichiarando, altresi', il
possesso  del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono
assoggettate   le   imprese  esercenti  in  prevalenza  attivita'  di
commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per
conto  terzi  iscritte  all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6
giugno  1974,  n.  298,  che  svolgano,  con  carattere strumentale o
accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o
organismo   di   natura   privatistica   che   svolga   attivita'  di
autoriparazione per esclusivo uso interno.
  2.  Le  imprese  artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1
alla  commissione  provinciale  per  l'artigianato,  unitamente  alla
domanda  d'iscrizione  al relativo albo. Le altre imprese presentano,
per  ogni  unita'  locale,  la denuncia di cui al comma 1, unitamente
alla  domanda  di  iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese
che  provvede,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 8, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione
provvisoria  della  impresa  entro  il  termine  di  dieci  giorni  e
all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei
requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
  3.  Ciascuna  impresa  puo'  richiedere l'iscrizione per una o piu'
delle  attivita'  previste  dall'articolo  1,  comma 3, della legge 5
febbraio  1992,  n.  122,  in relazione alle attivita' effettivamente
esercitate.  Salvo  il  caso  di  operazioni strumentali o accessorie
strettamente  connesse  all'attivita'  principale,  non e' consentito
l'esercizio  delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della
legge   5   febbraio  1992,  n.  122,  senza  la  relativa  specifica
iscrizione.
  4.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di autoriparazione,
l'impresa  deve documentare, per ogni unita' locale sede di officina,
la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti
personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5
febbraio  1992,  n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla
gestione   tecnica   puo'   essere   preposto   anche   il   titolare
dell'officina.  Non  puo'  essere  preposto  alla gestione tecnica un
consulente  o  un  professionista  esterno.  All'impresa artigiana si
applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
  5.  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti, comunque riferibili
all'esercizio  delle  attivita'  disciplinate  dalla legge 5 febbraio
1992,   n.  122,  ivi  comprese  quelle  in  tema  di  autorizzazioni
amministrative  di  tutela  dall'inquinamento  e di prevenzione degli
infortuni,   l'esercizio   dell'attivita'   di   autoriparazione   e'
consentito  esclusivamente  alle  imprese  iscritte,  relativamente a
detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane.
  6.  I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti
attivita'   di   autoriparazione"   nonche'   al   "registro  di  cui
all'articolo  2",  contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative
delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attivita' di
autoriparazione,  al  "registro  delle imprese" e nel caso di impresa
artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".
 
          Note all'art. 10:
              - Per il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si
          veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  22,  comma 3,  del citato
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  1, comma 3, della citata legge
          5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente:
              "3.   Ai  fini  della  presente  legge  l'attivita'  di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
                a) meccanica e motoristica;
                b) carrozzeria;
                c) elettrauto;
                d) gommista".
              -  Il  testo dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n.
          298      (Istituzione     dell'albo     nazionale     degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
          tariffe  a forcella per i trasporti di merci su strada), e'
          il seguente:
              "Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o
          giuridiche  che  intendono iscriversi all'albo devono farne
          domanda  al  comitato  provinciale nella cui circoscrizione
          l'impresa ha la sede principale.
              Ove  l'impresa  abbia piu' di una sede essa deve essere
          iscritta   anche   presso  i  singoli  comitati  nella  cui
          circoscrizione   si   trovino   le  sedi  secondarie.  Tale
          iscrizione  si  ottiene  mediante  comunicazione  corredata
          dalle  attestazioni  di  iscrizione  dell'impresa nell'albo
          della sede principale e di iscrizione della sede secondaria
          alla  locale  camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura.
              Il  comitato  provinciale attesta l'avvenuta iscrizione
          nell'albo".
              -  Per  il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, vedi
          note all'art. 7.
              -  Il  testo  dell'art. 7 della citata legge 5 febbraio
          1992, n. 122 e' il seguente:
              "Art.  7  (Responsabile  tecnico). - 1. Il responsabile
          tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve
          possedere i seguenti requisiti personali:
                a) essere  cittadino italiano o di altro Stato membro
          della  Comunita'  europea,  ovvero  di uno Stato, anche non
          appartenente  alla  Comunita' europea, con cui sia operante
          la condizione di reciprocita';
                b) non  avere riportato condanne definitive per reati
          commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
          modificazione  e  ripristino  di  veicoli  a  motore di cui
          all'art.  1,  comma  2,  per  i  quali e' prevista una pena
          detentiva;
                c) essere     fisicamente     idoneo    all'esercizio
          dell'attivita'   in   base   a   certificazione  rilasciata
          dall'ufficiale    sanitario   del   comune   di   esercizio
          dell'attivita'.
              2. Il   responsabile  tecnico  deve  inoltre  possedere
          almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
                a) avere  esercitato  l'attivita' di autoriparazione,
          alle  dipendenze  di imprese operanti nel settore nell'arco
          degli  ultimi  cinque  anni,  come  operaio qualificato per
          almeno  tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno
          qualora  l'interessato abbia conseguito un titolo di studio
          a  carattere  tecnico-professionale attinente all'attivita'
          diverso  da  quelli  di  cui  alla  lettera c) del presente
          comma;
                b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito
          corso  regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
          da   almeno   un   anno   di  esercizio  dell'attivita'  di
          autoriparazione,  come operaio qualificato, alle dipendenze
          di  imprese  operanti  nel  settore  nell'arco degli ultimi
          cinque anni;
                c) avere  conseguito,  in  materia  tecnica attinente
          all'attivita',  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado o un diploma di laurea.
              3. I  programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi
          di  cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri
          di  uniformita'  a  livello nazionale e sono definiti dalle
          regioni,    sentite    le   organizzazioni   sindacali   di
          categoria maggiormente  rappresentative,  in conformita' ai
          principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845".
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 4, della citata legge
          8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente:
                "4.   L'imprenditore   artigiano,  nell'esercizio  di
          particolari   attivita'   che   richiedono   una  peculiare
          preparazione   ed  implicano  responsabilita'  a  tutela  e
          garanzia   degli   utenti,  deve  essere  in  possesso  dei
          requisiti   tecnico-professionali   previsti   dalle  leggi
          statali".
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  (Nuovo  codice  della  strada),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, s.o.