Art. 10. Imprese di autoriparazione 1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno. 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia. 3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione. 4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unita' locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. 5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. 6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione" nonche' al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attivita' di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".
Note all'art. 10: - Per il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: "3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista". - Il testo dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), e' il seguente: "Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale. Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo". - Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, vedi note all'art. 7. - Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente: "Art. 7 (Responsabile tecnico). - 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita' europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante la condizione di reciprocita'; b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva; c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attivita'. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita' diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni; c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. 3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformita' a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845". - Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il seguente: "4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali". - Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, s.o.