Art. 11
          Esercizio dell'attivita' sul territorio nazionale

  1.  Alle  procedure  di  cui  agli  articoli 7, 9 e 10 del presente
regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che
intendano  aprire  sedi  o unita' locali sul territorio nazionale per
svolgere  una  delle  attivita'  di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno
titolo  all'iscrizione  nel  registro delle imprese e nel REA qualora
sussistano  i  requisiti  prescritti  dalla  normativa dello Stato di
provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'.
  3.  L'impresa  avente  sede in uno Stato membro dell'Unione europea
che,  in  base  alle  leggi  di quello Stato, e' abilitata a svolgere
l'attivita'   di   spedizioniere,   puo'  liberamente  prestare  tale
attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
  4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art.  19  della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241 e' il seguente:
              "Art.  19.  -  1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi  della  legge  1 giugno  1939,  n.  1089, della legge
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  del decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, nella legge
          8 agosto   1985,   n.   431,   il   cui   rilascio  dipenda
          esclusivamente  dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento di prove a cio'
          destinate     che     comportino    valutazioni    tecniche
          discrezionali,   e   non   sia   previsto  alcun  limite  o
          contingente  complessivo per il rilascio degli atti stessi,
          l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
          inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
          amministrazione   competente,  attestante  l'esistenza  dei
          presupposti   e   dei  requisiti  di  legge,  eventualmente
          accompagnata  dall'autocertificazione  dell'esperimento  di
          prove  a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
          all'amministrazione  competente, entro e non oltre sessanta
          giorni  dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
          dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti e
          disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
          notificare  all'interessato  entro  il medesimo termine, il
          divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
          suoi   effetti,   salvo   che,   ove  cio'  sia  possibile,
          l'interessato  provveda a conformare alla normativa vigente
          detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
          prefissatogli dall'amministrazione stessa".