Art. 12. Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, e' depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello gia' depositato, l'elenco non deve essere presentato.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 2435, comma 3, del codice civile e' il seguente: "3. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente". - Il testo dell'art. 2493 del codice civile e' il seguente: "Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435". - Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e' il seguente: "1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro".