Art. 12.
            Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al
comma  3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, e'
depositato,  unitamente  al  bilancio,  mediante  il  modello  di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
7  dicembre  1995,  n.  581.  Nel  caso in cui non vi sia stato alcun
mutamento,  rispetto  a  quello  gia'  depositato,  l'elenco non deve
essere presentato.
 
          Note all'art. 12:
              -  Il  testo dell'art. 2435, comma 3, del codice civile
          e' il seguente:
              "3.  Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
          le  societa'  non  quotate  in  mercato  regolamentato sono
          tenute  altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro
          delle  imprese  l'elenco  dei  soci  riferito  alla data di
          approvazione  del  bilancio,  con  l'indicazione del numero
          delle  azioni  possedute,  nonche' dei soggetti diversi dai
          soci  che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro  dei  soci  a  partire dalla data di approvazione del
          bilancio dell'esercizio precedente".
              -  Il  testo  dell'art.  2493  del  codice civile e' il
          seguente:
              "Art.  2493  (Pubblicazione  del bilancio e dell'elenco
          dei  soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il
          bilancio  approvato  dall'assemblea  e  l'elenco dei soci e
          degli  altri  titolari  di  diritti su quote sociali devono
          essere  depositati  presso  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese a norma dell'art. 2435".
              -  Il  testo  dell'art. 11, comma 1, del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e'
          il seguente:
              "1.  Per  l'attuazione  della  pubblicita' nel registro
          delle  imprese,  il  richiedente presenta all'ufficio della
          camera   di   commercio   della   provincia,   nella  quale
          l'imprenditore  ha  sede,  una domanda recante la data e la
          sottoscrizione,  redatta  secondo  il modello approvato con
          decreto del Ministro".