Art. 13.
                    Iscrizione di atti societari
  1.  Le  domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad
atti  non  soggetti  ad  omologazione, ma conseguenti a deliberazioni
soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente
alla  domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
 
          Note all'art. 13:
              Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente:
              "Art.   13   (Procedimento  di  iscrizione  degli  atti
          omologati dal tribunale). - 1. La domanda di iscrizione nel
          registro  delle  imprese e' presentata all'ufficio dopo che
          e'  diventato  efficace  il  decreto  di  omologazione  del
          tribunale competente.
              2. L'omologazione  e' richiesta con ricorso presentato,
          a  norma  degli  articoli  737  e  seguenti  del  codice di
          procedura  civile,  nel  termine previsto dal codice per il
          deposito dell'atto.
              3. La  domanda  di  iscrizione  e'  accompagnata da una
          copia  autentica  del  decreto  con  il  quale  e' ordinata
          l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.
              4. Prima   di   procedere   all'iscrizione,   l'ufficio
          accerta:
                a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
                b) la  regolarita'  della compilazione del modello di
          domanda;
                c) la  regolarita'  formale  di tutti i documenti dei
          quali e' prescritta la presentazione.
              5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni
          dei  commi  1,  2,  3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente
          regolamento".