Art. 13. Iscrizione di atti societari 1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Note all'art. 13: Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "Art. 13 (Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale). - 1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese e' presentata all'ufficio dopo che e' diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente. 2. L'omologazione e' richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto. 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale e' ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge. 4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la regolarita' formale di tutti i documenti dei quali e' prescritta la presentazione. 5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento".