Art. 15. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13; c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4; d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3; e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2; f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387; g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6; h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".