Art. 15.
                             Abrogazioni
  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.  59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
    b)  legge  5  febbraio  1992,  n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis
dell'art.  2,  nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e'
stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;
    c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;
    d)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392: articolo 3;
    e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
    f)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n.
387;
    g)  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581:  articolo  1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;
    h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  testo  dell'art. 20, comma 4, della citata legge
          15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
              "4.  I  regolamenti  entrano  in vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti".