Art. 16.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1999
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Piazza,   Ministro   per   la  funzione
                              pubblica
                              Bellillo,   Ministro   per  gli  affari
                              regionali
                              Bersani,  Ministro  dell'industria, del
                              commercio e dell'artigianato
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Diliberto, Ministro della giustizia
                              Treu,  Ministro  dei  trasporti e della
                              navigazione
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
  Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13

    La  Sezione  del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha
ammesso  al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con
esclusione:
      dell'art. 6;
      dell'art. 11, comma 4;
      dell'art. 14;
      dell'art. 15, lettera a);
      dell'art.   15,   lettera   b)   nella  parte  in  cui  dispone
l'abrogazione  del  comma  3-bis  dell'art.  2 della legge 5 febbraio
1992, n. 122.