Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Diliberto, Ministro della giustizia Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13 La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 6; dell'art. 11, comma 4; dell'art. 14; dell'art. 15, lettera a); dell'art. 15, lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.