Art. 2. 
    Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 
  1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e
le societa' semplici. Le persone fisiche, le societa'  e  i  consorzi
iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto  1985,  n.  443,  sono
annotati nella medesima sezione speciale. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  ogni
riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge  29  dicembre
1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si  intende  operato  con
riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1. 
  3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale
di cui al comma 1,  riporta  la  specificazione  della  qualifica  di
imprenditore agricolo,  piccolo  imprenditore,  societa'  semplice  e
artigiano nonche' di ogni  altra  indicazione  prevista  dalle  norme
vigenti. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  2135  del  codice civile e' il
          seguente:
              "Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo    chi    esercita   un'attivita'   diretta   alla
          coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse.
              Si   reputano   connesse   le  attivita'  dirette  alla
          trasformazione  o  alla  alienazione dei prodotti agricoli,
          quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
              -  Il  testo  dell'art.  2083  del  codice civile e' il
          seguente:
              "Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
              -  Per  il titolo della legge 8 agosto 1985, n. 443, si
          veda nelle note all'art. 1.
              -  Per  il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          si veda nelle note alle premesse.