Art. 3.
                     Presentazione della domanda
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento,  il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro
delle  imprese  o  nella  sezione  speciale dello stesso ed il numero
d'iscrizione  dei  soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono
con  il  numero  di  codice  fiscale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle
denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, e'
considerata  tempestiva  se  effettuata  il  primo  giorno lavorativo
successivo.
  3.  I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia
presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese
della  camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono,
la  quale  ne  da'  comunicazione  all'ufficio di provenienza ai fini
della cancellazione.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre    1973,   n.   605   (Disposizioni   relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, s.o.