Art. 4.
Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle
                imprese e modalita' di autenticazione
  1.  Decorso  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento  tutte  le domande di iscrizione e di deposito e gli atti
che   le  accompagnano  presentate  all'ufficio  del  registro  delle
imprese,  ad  esclusione  di  quelle  presentate  dagli  imprenditori
individuali,  sono  inviate  per  via telematica ovvero presentate su
supporto informatico. Le modalita' e i tempi per l'assoggettamento al
predetto  obbligo  degli  imprenditori individuali sono stabilite con
regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513.
  2.  Ai  fini  del deposito della firma autografa nel registro delle
imprese  e  nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei
modelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7
dicembre  1995,  n.  581,  puo'  essere  effettuata anche dai dottori
commercialisti,  dagli  avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del
lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonche' dai
tributaristi  iscritti  nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso
le   Camere   di   commercio   e   dai  revisori  contabili  iscritti
nell'apposito registro.
  3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
l'ufficio  del registro delle imprese archivia otticamente la sezione
dei  modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del
deposito  della  firma  autografa  del titolare d'impresa individuale
nonche' dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti
titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni
successivo  adempimento,  non  puo' essere richiesta dall'ufficio del
registro delle imprese l'autenticazione della firma.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          10 novembre  1997,  n.  513  (Regolamento recante criteri e
          modalita'   per   la   formazione,   l'archiviazione  e  la
          trasmissione  di  documenti  con  strumenti  informatici  e
          telematici,  a  norma  dell'art.  15,  comma 2, della legge
          15 marzo   1997,  n.  59),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60.
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  7 dicembre  1995,  n. 581, si veda in note alle
          premesse.