Art. 5.
    Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49
nonche'  dall'articolo  15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173,  le  camere  di  commercio,  entro  il  1 gennaio 2000, attivano
collegamenti  telematici,  compatibili  con  la  rete  unitaria della
pubblica  amministrazione,  con  le  amministrazioni  e  con gli enti
pubblici  allo  scopo  di  permetterne  l'accesso  agli atti che sono
iscritti  o  depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e
consentire  lo  scambio  di  notizie  e  dati. Dopo l'attivazione dei
collegamenti  con  le  amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il
Ministero dell'industria da' pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale, le
imprese non sono piu' tenute a comunicare le suddette notizie, dati o
atti  alle  pubbliche  amministrazioni  interessate,  sempre  che gli
stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.
  2.  Per  il  collegamento  telematico  di  cui  al  comma 1, con le
amministrazioni  e  gli  enti  pubblici, l'Unioncamere stipula per le
camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria,
convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.
  3.  Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresi', accessibili alla generalita'
degli  utenti  mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi
delle camere di commercio.
  4.  Con  apposite  convenzioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano  e  le locali camere di commercio, previo parere conforme del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  disciplinano lo
scambio   di   dati  per  via  telematica  tra  il  REA,  il  catasto
vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8, comma 13, della citata
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note all'art.
          1.
              -   Il  testo  della  legge  27 febbraio  1978,  n.  49
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle
          tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di
          segreteria)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo
          1978, n. 62.
              -   Il  testo  dell'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.  173  (Disposizioni  in  materia  di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,
          commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
          seguente:
              "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
          quale  strumento  per  l'esercizio delle funzioni di cui al
          decreto    legislativo    4 giugno   1997,   n.   143,   ha
          caratteristiche  unitarie  ed integrate su base nazionale e
          si   avvale   dei  servizi  di  interoperabilita'  e  delle
          architetture  di  cooperazione  previste dal progetto della
          rete  unitaria della pubblica amministrazione. II Ministero
          per  le  politiche  agricole  e gli enti e le agenzie dallo
          stesso  vigilati,  le regioni e gli enti locali, nonche' le
          altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
          nel  comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
          avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
          quali  servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per quanto
          concerne  le  informazioni  derivanti  dall'esercizio delle
          competenze  regionali  e  degli  enti  locali nelle materie
          agricole,   forestali   ed   agroalimentari.   II  SIAN  e'
          interconnesso,  in  particolare,  con l'Anagrafe tributaria
          del   Ministero   delle   finanze,   i   nuclei   antifrode
          specializzati  della  Guardia  di  finanza  e dell'Arma dei
          carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          le  camere  di commercio, industria ed artigianato, secondo
          quanto definito dal comma 4.
              2. Il  SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
          e'  unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
          comma  3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01
          della  legge  28 marzo  1997,  n.  81,  ed  integrato con i
          sistemi  informativi  regionali.  Allo stesso e' trasferito
          l'insieme  delle  strutture  organizzative, dei beni, delle
          banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
          sistemi  di  cui  all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n.
          81,   senza   oneri  amministrativi.  In  attuazione  della
          normativa  comunitaria,  il  SIAN  assicura,  garantendo la
          necessaria   riservatezza   delle   informazioni,   nonche'
          l'uniformita'  su base nazionale dei controlli obbligatori,
          i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi
          pagatori  e  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  degli
          adempimenti   derivanti  dalla  politica  agricola  comune,
          connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi
          settori  produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
          l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
              3. Il  SIAN  e' interconnesso con i sistemi informativi
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  al  fine  di fornire all'ufficio del registro
          delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, gli elementi
          informativi  necessari  alla  costituzione ed aggiornamento
          del   Repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con  i
          medesimi  regolamenti,  di  cui  all'art. 14, comma 3, sono
          altresi'  definite  le  modalita'  di  fornitura al SIAN da
          parte  delle  camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  delle  informazioni relative alle imprese del
          comparto agroalimentare.
              4. Con  apposita  convenzione le amministrazioni di cui
          ai  commi  precedenti  definiscono i termini e le modalita'
          tecniche  per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
          un  protocollo  di interscambio dati. Il sistema automatico
          di  interscambio  dei  dati e' attuato secondo modalita' in
          grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
          certezza  delle  operazioni effettuate, garantendo altresi'
          il  trasferimento  delle informazioni in ambienti operativi
          eterogenei,  nel  pieno  rispetto  della  pariteticita' dei
          soggetti coinvolti.
              5. Lo  scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
          al  presente  articolo,  finalizzato al perseguimento delle
          funzioni   istituzionali  nelle  pubbliche  amministrazioni
          interessate,   non   costituisce   violazione  del  segreto
          d'ufficio.
              6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
          spesa    all'uopo    recate   da   appositi   provvedimenti
          legislativi".
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle
          premesse.