Art. 7.
                         Imprese di pulizia
  1.  Le  imprese  che  intendono  esercitare  alcune delle attivita'
disciplinate  dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia
di  inizio  dell'attivita',  ai  sensi dell'articolo 22, comma 3, del
decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  e
all'articolo  2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresi',
il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274,
compilato  nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei
requisiti    di    capacita'    economico-finanziaria,   tecnica   ed
organizzativa  e,  nella  seconda  sezione,  nel caso di richiesta di
iscrizione in una determinata fascia di classificazione.
  2.  Le  imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1,
alla   commissione  provinciale  per  l'artigianato  unitamente  alla
domanda  di  iscrizione  al relativo albo, ai fini del riconoscimento
della  qualifica  artigiana;  le altre imprese presentano la denuncia
unitamente  alla  domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro
delle  imprese.  L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro
il  termine  di  dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione  provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione
definitiva,  entro  sessanta  giorni  dalla denuncia, previa verifica
d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di
pulizia  stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi
alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 della citata legge
          25 gennaio 1994, n. 82 e' il seguente:
              "Art.  1  (Iscrizione  delle  imprese  di  pulizia  nel
          registro  delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
          artigiane).  -  1. Le  imprese  che  svolgono  attivita' di
          pulizia,    di   disinfezione,   di   disinfestazione,   di
          derattizzazione  o  di sanificazione, di seguito denominate
          "imprese  di  pulizia",  sono  iscritte  nel registro delle
          ditte  di  cui  al  testo unico approvato con regio decreto
          20 settembre  1934,  n. 2011, e successive modificazioni, o
          nell'albo   provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui
          all'art.  5  della  legge  8 agosto  1985,  n. 443, qualora
          presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
              2. Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          definiti, agli effetti della presente legge:
                a) le  attivita'  di  pulizia,  di  disinfezione,  di
          disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
                b) i  requisiti  di  capacita' economico-finanziaria,
          tecnica  ed  organizzativa  delle  imprese  che svolgono le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  a),  che  devono  essere
          certificati ai sensi della normativa in materia;
                c) la  misura  del  contributo  per  l'iscrizione nel
          registro  delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
          artigiane  di cui al comma 1, nonche' le relative modalita'
          di versamento;
                d) le  fasce  nelle quali devono essere classificate,
          nel  registro  delle  ditte  o  nell'albo provinciale delle
          imprese  artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del
          volume   d'affari   al   netto   dell'IVA,  ai  fini  della
          partecipazione,  secondo  la  normativa  comunitaria,  alle
          procedure  di  affidamento dei servizi di cui alla presente
          legge.
              3.  Le  imprese  di  pulizia  comunicano alla camera di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o alla
          commissione  provinciale  per l'artigianato ogni variazione
          dei  requisiti  definiti  ai sensi del comma 2, lettera b),
          nei    termini   stabiliti   dal   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di cui al
          medesimo comma 2".
              "Art. 2 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Le imprese di
          pulizia  possono richiedere l'iscrizione nel registro delle
          ditte  o  nell'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane
          qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:
                a) non   sia   stata   pronunciata   sentenza  penale
          definitiva  di  condanna  o non siano in corso procedimenti
          penali  nei  quali  sia  gia' stata pronunciata sentenza di
          condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a
          due  anni  o  sentenza di condanna per reati contro la fede
          pubblica   o   il   patrimonio,   o  alla  pena  accessoria
          dell'interdizione  dall'esercizio  di  una professione o di
          un'arte  o  dell'interdizione  dagli uffici direttivi delle
          imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
                b) non  sia stata svolta o non sia in corso procedura
          fallimentare,  salvo  che sia intervenuta la riabilitazione
          ai  sensi  degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni
          approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
                c) non siano state applicate misure di sicurezza o di
          prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
          10 febbraio   1962,  n.  57,  31 maggio  1965,  n.  575,  e
          13 settembre  1982,  n.  646, e successive modificazioni, o
          non  siano in corso procedimenti penali per reati di stampo
          mafioso;
                d) non   sia   stata   pronunciata   sentenza  penale
          definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis
          del codice penale;
                e) non  siano  state  accertate  contravvenzioni  per
          violazioni  di  norme in materia di lavoro, di previdenza e
          di  assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
          lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
          amministrativa.
              2. I requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 devono
          essere posseduti:
                a) nel  caso  di  impresa di pulizia individuale, dal
          titolare   di   essa   e,   quando  questi  abbia  preposto
          all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua
          sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
                b) nel  caso di impresa di pulizia che abbia forma di
          societa',   da  tutti  i  soci  per  le  societa'  in  nome
          collettivo,  dai  soci  accomandatari  per  le  societa' in
          accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per
          ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative".
              -  Per  il  testo  dell'art.  22,  comma 3,  del citato
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Per  il  modello  previsto all'allegato A al decreto
          ministeriale   7 luglio   1997,   n.  274  (Regolamento  di
          attuazione  degli  articoli  1  e  4 della legge 25 gennaio
          1994,  n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia,
          di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione), si
          veda la Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, n. 188.
              -  Il testo del comma 8 dell'art. 11 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e'
          il seguente:
              "8. L'iscrizione  e'  eseguita senza indugio e comunque
          entro   il   termine   di   dieci   giorni  dalla  data  di
          protocollazione  della  domanda. Il termine e' ridotto alla
          meta'  se la domanda e' presentata su supporti informatici.
          L'iscrizione   consiste   nell'inserimento   nella  memoria
          dell'elaboratore  elettronico  e nella messa a disposizione
          del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
          dell'iscrizione   e  dei  dati  contenuti  nel  modello  di
          domanda".