Art. 8.
 Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia
  1.  Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i
casi   e  le  relative  modalita'  di  sospensione,  cancellazione  e
reiscrizione  delle  imprese  di pulizia nel registro delle imprese o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
  2.  Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti i
casi  in  cui  l'impresa  di  pulizia,  la  cui  iscrizione sia stata
sospesa,  e'  autorizzata  a  proseguire  l'esecuzione dei contratti,
perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento
di sospensione.
  3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione
delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla
legge  25  gennaio  1994,  n.  82,  e'  effettuato,  per  le  imprese
artigiane,  dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le
altre  imprese,  dal  responsabile del procedimento di cui al capo II
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4.    L'eventuale   provvedimento   motivato   di   sospensione   o
cancellazione  e'  adottato dal responsabile del procedimento, previa
comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore
a  trenta  giorni  per la presentazione delle memorie o, su richiesta
dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
  5.   Avverso  il  provvedimento  di  cui  al  comma  4,  notificato
all'impresa  a  cura  del  responsabile del procedimento, puo' essere
esperito  ricorso  alla  giunta  della  camera  di  commercio,  entro
sessanta giorni dalla data della notifica.
  6.  Avverso  la  decisione  di  sospensione  o  cancellazione delle
imprese   di  pulizia  adottata  dalla  commissione  provinciale  per
l'artigianato,   puo'   essere   esperito  ricorso  alla  commissione
regionale  per  l'artigianato  entro sessanta giorni dalla data della
notifica.
  7.  Ai  fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6
della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle
eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione,
a  norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
per   le   imprese   artigiane,   la   commissione   provinciale  per
l'artigianato   e   per   le   altre  imprese,  il  responsabile  del
procedimento.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 82, si
          veda nelle note alle premesse.
              -  Il testo degli articoli 4, 5 e 6, componenti il capo
          II della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente:
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2. Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
              "Art.   5   -   1. Il   dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
          procedimento   nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
          provvedimento finale.
              2. Fino  a  quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma 1,  e'  considerato responsabile del singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3. L'unita'  organizzativa  competente  e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti  di  cui  all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse".
              "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente per l'adozione".
              -  Il  testo  dell'art. 6 della citata legge 25 gennaio
          1994, n. 82, e' il seguente:
              "Art.  6  (Sanzioni).  -  1.  Al titolare di impresa di
          pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un
          suo  ramo  o  ad  una  sua  sede,  e agli amministratori di
          impresa  di  pulizia  che  abbia  forma  di  societa',  ivi
          comprese  le  cooperative,  che  non  eseguono  nei termini
          prescritti  le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 3,
          si  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma     da    lire    quattrocentomila    a    lire    un
          milioneduecentomila.
              2. Qualora  l'impresa  di pulizia eserciti le attivita'
          di  cui  alla  presente  legge  senza  essere  iscritta nel
          registro  delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
          artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo
          la  cancellazione,  il  titolare  dell'impresa individuale,
          l'institore  preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua
          sede,  tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo,
          i  soci  accomandatari  in  caso di societa' in accomandita
          semplice  o  per  azioni, ovvero gli amministratori in ogni
          altro  tipo  di societa', ivi comprese le cooperative, sono
          puniti  con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
          lire duecentomila a lire un milione.
              3. Qualora  l'impresa  di pulizia affidi lo svolgimento
          delle  attivita'  di cui alla presente legge ad imprese che
          versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il
          titolare  dell'impresa individuale, l'institore preposto ad
          essa  o  ad  un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in
          caso  di  societa' in nome collettivo, i soci accomandatari
          in  caso  di societa' in accomandita semplice o per azioni,
          ovvero  gli  amministratori in ogni altro tipo di societa',
          ivi  comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione
          fino  a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire
          un milione.
              4. A  chiunque  stipuli contratti per lo svolgimento di
          attivita' di cui alla presente legge, o comunque si avvalga
          di  tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di pulizia
          non  iscritte  o  cancellate  dal  registro  delle  ditte o
          dall'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane, o la cui
          iscrizione  sia  stata  sospesa,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire un
          milione  a  lire  due milioni. Qualora tali contratti siano
          stipulati  da  imprese  o  enti  pubblici,  ai  medesimi si
          applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
          somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
              5. I  contratti  stipulati  con  imprese di pulizia non
          iscritte  o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo
          provinciale  delle  imprese  artigiane, o la cui iscrizione
          sia stata sospesa, sono nulli".
              -   Il  testo  degli  articoli  13  e  14  della  legge
          24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e'
          il seguente:
              "Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.  Si  applicano  le disposizioni del primo comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti".
              "Art.   14   (Contestazione   e  notificazione).  -  La
          violazione,  quando  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  temine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
              Per  i  residenti  all'estero, qualora la residenza, la
          dimora  o  il  domicilio non siano noti, la notifica non e'
          obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
          misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto".