Art. 9. Imprese d'installazione di impianti 1. Le imprese che intendono esercitare le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge. 2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti. 3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attivita' di verifica. 4. Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46 e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. 2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi". - Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente: "Art. 3 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1". - Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note all'art. 7. - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente: "Art. 9 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'art. 6". - Per il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente: "1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale". - Il testo dell'art. 42, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni".