Art. 9.
                 Imprese d'installazione di impianti
  1.   Le   imprese   che   intendono   esercitare  le  attivita'  di
installazione,   ampliamento,  trasformazione  e  manutenzione  degli
impianti  di  cui  all'articolo  1  della  legge 5 marzo 1990, n. 46,
presentano,   ai   sensi  dell'articolo  22,  comma  3,  del  decreto
legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  denuncia  di  inizio  delle
attivita',  indicando  specificamente a quale lettera e a quale voce,
di  quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990,
n.  46,  fanno  riferimento,  dichiarando,  altresi', il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
  2.  Le  imprese  artigiane  presentano  denuncia  alla  commissione
provinciale  per  l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione
al   relativo  albo,  ai  fini  del  riconoscimento  della  qualifica
artigiana;  le  altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla
domanda  di  iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'ufficio  del  registro  delle imprese provvede, entro il termine di
dieci  giorni  previsto  dall'articolo  11,  comma 8, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione
provvisoria  della  impresa  nonche'  alla sua iscrizione definitiva,
entro  sessanta  giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del
possesso dei requisiti previsti.
  3.  Le  imprese  alle  quali  siano  stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali,   hanno   diritto   ad   un   certificato   di
riconoscimento,  secondo  modelli  approvati con decreto del Ministro
dell'industria.   Il   certificato  e'  rilasciato  dalle  competenti
commissioni  provinciali  o  dalla competente camera di commercio che
svolgono anche le attivita' di verifica.
  4.  Copia  della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9
della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata,
entro  sei  mesi,  anche  cumulativamente,  a  cura dell'impresa alla
camera  di  commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la
propria   sede.  La  camera  di  commercio  provvede  ai  conseguenti
riscontri  con  le  risultanze  del  registro  delle  imprese  e alle
contestazioni  e  notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge
24  novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla
irrogazione  delle  sanzioni  pecuniarie  provvedono,  ai sensi degli
articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le camere di commercio.
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990,
          n. 46 e' il seguente:
                "Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti
          all'applicazione  della  presente legge i seguenti impianti
          relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
                a) gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di
          distribuzione  e  di  utilizzazione  dell'energia elettrica
          all'interno  degli  edifici a partire dal punto di consegna
          dell'energia fornita dall'ente distributore;
                b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici in
          genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
          atmosferiche;
                c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
          azionati   da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e  di
          qualsiasi natura o specie;
                d) gli   impianti   idrosanitari  nonche'  quelli  di
          trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
          di  acqua  all'interno degli edifici a partire dal punto di
          consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
                e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
          gas  allo  stato  liquido  o  aeriforme  all'interno  degli
          edifici  a  partire  dal punto di consegna del combustibile
          gassoso fornito dall'ente distributore;
                f) gli  impianti di sollevamento di persone o di cose
          per  mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
          simili;
                g) gli impianti di protezione antincendio.
              2. Sono   altresi'   soggetti   all'applicazione  della
          presente  legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
          relativi  agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al
          commercio, al terziario e ad altri usi".
              -  Per  il  testo  dell'art.  22,  comma 3,  del citato
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, si veda nelle
          note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 3 della citata legge 5 marzo 1990,
          n. 46, e' il seguente:
              "Art.  3  (Requisiti  tecnico-professionali).  -  1.  I
          requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2,
          sono i seguenti:
                a) laurea  in  materia  tecnica  specifica conseguita
          presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
                b) oppure  diploma  di  scuola  secondaria  superiore
          conseguito,  con specializzazione relativa al settore delle
          attivita'  di  cui  all'art. 2, comma 1, presso un istituto
          statale  o  legalmente  riconosciuto,  previo un periodo di
          inserimento,  di  almeno un anno continuativo, alle dirette
          dipendenze di una impresa del settore;
                  c) oppure  titolo  o  attestato conseguito ai sensi
          della   legislazione   vigente  in  materia  di  formazione
          professionale,  previo un periodo di inserimento, di almeno
          due  anni  consecutivi,  alle  dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore;
                  d) oppure   prestazione   lavorativa  svolta,  alle
          dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
          ramo  di  attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non
          inferiore  a  tre  anni,  escluso  quello computato ai fini
          dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con
          qualifica    di    specializzato    nelle    attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'art. 1".
              -  Per  il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  7 dicembre  1995, n. 581, si
          veda nelle note all'art. 7.
              - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990,
          n. 46, e' il seguente:
              "Art. 9 (Dichiarazione di conformita'). - 1. Al termine
          dei  lavori  l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare
          al   committente  la  dichiarazione  di  conformita'  degli
          impianti   realizzati  nel  rispetto  delle  norme  di  cui
          all'art.   7.   Di  tale  dichiarazione,  sottoscritta  dal
          titolare  dell'impresa  installatrice e recante i numeri di
          partita  IVA  e  di  iscrizione  alla  camera di commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura,  faranno  parte
          integrante   la   relazione  contenente  la  tipologia  dei
          materiali  impiegati  nonche', ove previsto, il progetto di
          cui all'art. 6".
              -  Per  il  testo  dell'art. 14 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 8.
              -  Il  testo  dell'art. 20, comma 1, del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente:
              "1.   Sono   attribuite   alle   camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate
          dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali
          per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese
          quelle  relative ai brevetti e alla tutela della proprieta'
          industriale".
              -  Il  testo  dell'art. 42, comma 1, del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
              "1.  Sono  abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma
          10,   del  decreto  4 agosto  1988,  n.  375  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art.
          23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art.
          10,  comma  4,  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, nella
          parte    in    cui    individuano   l'ufficio   provinciale
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  come
          organo   competente   per   l'irrogazione   delle  sanzioni
          pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con
          la  normativa  vigente  per  effetto dell'abrogazione delle
          menzionate disposizioni".