Art. 2.
  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le  regioni e province autonome propongono al Ministero dell'ambiente
i  programmi  e  le  azioni  di  propria  competenza,  individuando i
soggetti  pubblici  responsabili della attuazione nonche' le relative
modalita'  di  monitoraggio e controllo, per assicurare il completo e
tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.
  2.  Entro  i successivi trenta giorni, sulla base della proposta di
cui  al  comma  1,  il  Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
unificata  Stato-regioni-enti locali, assegna le risorse destinate al
finanziamento  dei  programmi  e  delle  azioni delle regioni e delle
province  autonome  e  provvede  al  trasferimento  delle  stesse  ai
soggetti  di  cui  al  comma  1,  che  procedono  agli ulteriori atti
amministrativi di propria competenza.