Art. 2. 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome propongono al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza, individuando i soggetti pubblici responsabili della attuazione nonche' le relative modalita' di monitoraggio e controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 2. Entro i successivi trenta giorni, sulla base della proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegna le risorse destinate al finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province autonome e provvede al trasferimento delle stesse ai soggetti di cui al comma 1, che procedono agli ulteriori atti amministrativi di propria competenza.