Art. 3.
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri     interessati,    sentita    la    Conferenza    unificata
Stato-regioni-enti  locali,  definisce  i  programmi di intervento di
rilievo  nazionale,  assicurandone il coordinamento con i programmi e
le  azioni  di  cui  all'articolo  2,  individua  i soggetti pubblici
responsabili  per  la  loro  attuazione  e  definisce  le  specifiche
modalita'   per   il  trasferimento  delle  risorse  finanziarie,  il
monitoraggio  e il controllo, per assicurare il completo e tempestivo
utilizzo delle risorse assegnate.
  2.  Entro  i  successivi  trenta giorni, il Ministero dell'ambiente
attiva  i programmi e le azioni di propria competenza e provvede, con
le  modalita' di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse cosi'
determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori
atti amministrativi di competenza.