Art. 3. 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi di intervento di rilievo nazionale, assicurandone il coordinamento con i programmi e le azioni di cui all'articolo 2, individua i soggetti pubblici responsabili per la loro attuazione e definisce le specifiche modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria competenza e provvede, con le modalita' di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse cosi' determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori atti amministrativi di competenza.