Art. 4.
  1.  Al  fine del compiuto monitoraggio delle iniziative avviate, le
regioni  e  province  autonome  nonche'  le  amministrazioni centrali
trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun
anno  una  relazione  sullo stato di attuazione dei programmi e delle
azioni   di   propria  competenza,  con  particolare  riferimento  ai
risultati  raggiunti  o previsti per la riduzione delle emissioni dei
gas serra.
  2.  Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente
trasmette  al  CIPE  e  alla  Conferenza  unificata  una relazione di
sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente
comma 1.