Art. 5.
  1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate per un
importo  pari  a  lire  50  miliardi  al cofinanziamento, mediante la
corresponsione  di  contributi  anche  in conto capitale da parte del
Ministero  dell'ambiente,  di  investimenti  per la tutela ambientale
relativi  all'uso  delle  energie  rinnovabili  o  all'uso  razionale
dell'energia, finanziati ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge
29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1994, n. 598.
  2.  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'ambiente  e l'Istituto di
credito  che  gestisce  il fondo di cui al predetto articolo 11 della
legge  n.  598  del  1994,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
corresponsione  del  contributo  di  cui al comma 1, sono regolati da
apposita   convenzione   da   approvarsi  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica. Nella definizione di tale
rapporto  convenzionale si fara' riferimento ai principi e ai criteri
che  disciplinano  l'utilizzo  del fondo di cui all'articolo 11 della
legge  n.  598/1994, nonche' agli indirizzi contenuti nell'allegato A
al presente regolamento.
  3.  Il  programma  degli  interventi  di  rilievo  nazionale di cui
all'articolo   3   individua   l'articolazione   territoriale   degli
interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni
finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'articolo 2.
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.  11  del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
          n. 598, e' il seguente:
              "Art.  11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di
          cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi
          rientri,  salvo  quanto  disposto dall'art. 2, comma 2, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  237,
          affluiscono  al  fondo per la concessione di contributi sul
          pagamento  di  interessi  di  cui  all'art.  3  della legge
          28 maggio 1973, n. 295.
              2.  Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della
          legge  28 maggio  1973,  n. 295, possono essere utilizzate,
          oltre  che  per  le  operazioni  di  acquisto  di  macchine
          utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per
          le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche
          per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte
          di  finanziamenti  concessi  da  banche  a  piccole e medie
          imprese,  con  particolare  riguardo  a  quelle ubicate nei
          territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93
          del  Consiglio  del  20 luglio  1993,  come  definite dalla
          disciplina   comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato
          destinati a:
                a) operazioni  di  consolidamento  a medio termine di
          passivita'  a  breve nei confronti del sistema bancario, in
          essere   alla   data  di  presentazione  della  domanda  di
          finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
          bilancio    approvato    o    dalle   scritture   contabili
          obbligatorie,  di  durata non superiore a cinque anni e per
          un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
                b) investimenti   per  la  ricerca  industriale,  per
          l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
          la  tutela  ambientale  e  per  la  sicurezza sui luoghi di
          lavoro.
              2-bis.  Il  contributo agli interessi per le operazioni
          di  cui  alle lettere a) e b) del comma 2 e' pari al 30 per
          cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula
          del  contratto di finanziamento; per le imprese localizzate
          nei  territori  di  cui  agli  obiettivi  1,  2  e  5b  del
          regolamento  (CEE)  n.  2081/93 del Consiglio del 20 luglio
          1993, detto contributo e' pari al 45 per cento del tasso di
          riferimento.  La  misura  di  tali contributi potra' essere
          variata  con  decreto  del Ministro del tesoro nella misura
          massima   compatibile  con  la  disciplina  comunitaria  in
          materia di aiuti di Stato.
              3.  Qualora  le  imprese  beneficiarie  non destinino i
          finanziamenti  agevolati  di  cui  al  comma  2  secondo le
          finalita'  e  le  modalita' di cui alle lettere a) e b) del
          medesimo  comma 2, il contributo agli interessi e' revocato
          e  le  somme erogate a tale titolo devono essere restituite
          al  fondo, maggiorate  in  ragione  di  un  tasso  pari  al
          rendimento  medio  dei  BOT  a  dodici  mesi  rilevato  nel
          semestre precedente".