Art. 5. 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante la corresponsione di contributi anche in conto capitale da parte del Ministero dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia, finanziati ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598. 2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo 11 della legge n. 598 del 1994, nonche' i criteri e le modalita' di corresponsione del contributo di cui al comma 1, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella definizione di tale rapporto convenzionale si fara' riferimento ai principi e ai criteri che disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 598/1994, nonche' agli indirizzi contenuti nell'allegato A al presente regolamento. 3. Il programma degli interventi di rilievo nazionale di cui all'articolo 3 individua l'articolazione territoriale degli interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'articolo 2.
Note all'art. 5: - L'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a: a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire; b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e' pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo e' pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potra' essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalita' e le modalita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi e' revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a dodici mesi rilevato nel semestre precedente".