Art. 6.
  1.  Le  risorse  attribuite  al Ministero delle finanze per il 1999
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di
lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari
a  lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare
sul  prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di
teleriscaldamento  alimentato con biomassa quale fonte energetica nei
comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F.
  2.  Al  fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma
1,  i  gestori delle reti di teleriscaldamento presentano all'ufficio
tecnico  di  finanza  territorialmente  competente  apposita  istanza
contenente  le  indicazioni  e  le  notizie stabilite con decreto del
direttore  generale  del  dipartimento  delle  dogane e delle imposte
indirette,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite:
    a)   le   modalita'   per  l'effettuazione  dei  controlli  sulla
regolarita' delle istanze ai fini della ammissibilita' al beneficio;
    b)  le  annotazioni  contabili  e  gli altri adempimenti cui sono
tenuti  i  gestori  degli  impianti  di  teleriscaldamento ammessi al
medesimo  beneficio,  nonche'  la  presentazione  di una richiesta di
riconoscimento del credito d'imposta.
  3.  L'ufficio  tecnico  di  finanza,  effettuato il controllo sulla
richiesta  di  cui  al  comma  2, restituisce al gestore, entro venti
giorni  dalla  presentazione, una copia della richiesta medesima, con
l'indicazione  del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli
interessi  legali  a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla
data di presentazione della richiesta.
  4.  L'ufficio  tecnico di finanza puo' effettuare controlli in loco
per   accertare   la   veridicita'  delle  richieste,  valutando,  in
particolare,  la congruita' dei chilowattora di calore fatturati agli
utenti  con  i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle
indicazioni dei contatori.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 luglio 2000
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Bordon

     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
                                Letta

                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30
          dicembre  1999,  n.  500,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.