(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
INDIRIZZI PER  LE  AZIONI  E  I  PROGRAMMI  PER  LA  RIDUZIONE  DELLE
EMISSIONI DEI GAS SERRA. 
1. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti. 
  Premesso che  i  programmi  nazionali  e  locali  nel  settore  dei
trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regionali, devono essere
finalizzati di norma  all'aumento  dell'efficienza  energetica,  sono
indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi: 
    cofinanziamento, nella misura massima del 50%, delle  misure  per
la mobilita' sostenibile nelle aree urbane di  cui  all'allegato  III
del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e  nelle
zone individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
del Ministro dell'ambiente del 20 maggio  1991  (zone  a  rischio  di
inquinamento atmosferico). Le misure potranno comprendere: 
      a)  predisposizione  e  aggiornamento  dei  piani  urbani   del
traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia  in  termini
di riduzione delle emissioni dei gas-serra; 
      b) nelle aree urbane e nelle zone con oltre  500.000  abitanti,
applicazione   di   Sistemi   intelligenti   di   trasporto    (ITS),
realizzazione o potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della
capacita' di trasporto pubblico con mezzi elettrici,  ibridi  o  gas,
riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con  incentivi
a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/ibridi  o  a
gas; 
    cofinanziamento,  nella  misura  massima  del  60%,   dei   costi
aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di  trasporto  pubblico  e  delle
flotte pubbliche, di  biodiesel,  ETBE,  o  di  altri  carburanti  ad
elevata efficienza; 
    cofinanziamento, nella misura massima del 50%,  dell'acquisto  di
autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle flotte
pubbliche e dei servizi di pubblica utilita' circolanti  nelle  isole
minori; 
    cofinanziamento, nella misura  massima  del  25%  del  costo  del
prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici a  due  ruote  destinati
alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di pubblica utilita'. 
2. Produzione di energia da fonti rinnovabili. 
  Premesso che la produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e'
incentivata anche da altre leggi, sono indicati, per l'anno  1999,  i
seguenti interventi: 
    cofinanziamento,   nella   misura   massima   del   40%,    della
realizzazione di impianti per la produzione di energia con  biomasse,
preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento; 
    cofinanziamento,   nella   misura   massima   del   30%,    della
realizzazione di impianti per l'utilizzazione del "solare termico"; 
    cofinanziamento, nella misura massima del 75% della realizzazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia; 
    cofinanziamento,   nella   misura   massima   del   40%,    della
realizzazione di impianti nelle isole minori  per  la  produzione  di
energia dalla fonte eolica, dal  combustibile  derivato  dai  rifiuti
solidi urbani e dal biogas. 
3.    Riduzione    dei     consumi     energetici     nei     settori
industriale/abitativo/terziario. 
  Premesso che la riduzione dei consumi energetici  e'  un  obiettivo
"trasversale" a molti programmi nei settori dell'edilizia pubblica  e
residenziale, oltreche' dell'industria,  sono  indicati,  per  l'anno
1999, i seguenti interventi: 
    cofinanziamento dei programmi per l'uso  efficiente  dell'energia
elettrica e la riduzione dei consumi nelle abitazioni private,  negli
uffici, negli  edifici  pubblici  e  nelle  industrie,  nella  misura
massima del 40% del  costo  complessivo  dei  programmi  o,  per  gli
interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto. 
  I programmi potranno comprendere: 
    a) effettuazione di diagnosi energetiche; 
    b) interventi sul patrimonio residenziale IACP e assimilati; 
    c)  integrazione  delle  iniziative  in   corso   "Contratti   di
quartiere"  e  "Programmi  di  riqualificazione  urbana  e   sviluppo
sostenibile del territorio"; 
    d)  promozione  e  diffusione  di  sistemi  di  riscaldamento   e
condizionamento, e di componenti elettrici  ad  alta  efficienza  nel
settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici; 
    e) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza  nelle
industrie; 
    cofinanziamento,  nella  misura  massima  del  40%,   dei   costi
aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di combustibili innovativi  a
basso impatto ambientale o  per  l'uso  efficiente  dei  combustibili
nell'industria. 
4. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici. 
  Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi: 
    cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei  programmi  di
riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli. 
5. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni. 
  I programmi di ricerca, relativamente alle finalita'  del  presente
decreto, riguardano la riduzione  delle  emissioni  e  la  promozione
delle fonti rinnovabili. 
  Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi: 
    organizzazione dell'archivio nazionale dei dati  sulle  emissioni
per la verifica e la certificazione dello stato  di  avanzamento  del
programma  di  riduzione  delle  emissioni,  come   richiesto   dalla
Convenzione sui cambiamenti climatici,  dal  protocollo  di  Kyoto  e
dalle decisioni dell'Unione europea. L'archivio nazionale  dei  dati,
secondo quanto previsto dal protocollo di  Kyoto,  dovra'  consentire
anche la certificazione delle emissioni e dei  crediti  di  emissione
nell'ambito  dei  programmi  di   cooperazione   internazionale.   Il
Ministero   dell'ambiente,    provvedera'    al    finanziamento    e
all'organizzazione  dell'archivio  nazionale   dei   dati,   mediante
l'integrazione delle iniziative in corso e la  realizzazione  di  una
"struttura di servizio" comune agli istituti  ed  enti  nazionali  di
ricerca; 
    cofinanziamento, nella misura massima del  25%,  di  progetti  di
ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza
energetica e a basse emissioni  inquinanti  negli  impianti  a  ciclo
combinato, negli impianti  di  cogenerazione  industriale  e  civile,
nonche' negli impianti di gassificazione di emulsioni e residui; 
    cofinanziamento, nella misura massima del  25%,  di  progetti  di
ricerca applicata per  lo  sviluppo  di  tecnologie  e  modalita'  di
trasporto a basse emissioni. 
6.  Programmi  di   cooperazione   internazionale   nell'ambito   dei
"Meccanismi di Kyoto". 
  I programmi finanziabili, secondo quanto previsto dal protocollo di
Kyoto, fanno riferimento ai progetti bilaterali  di  riduzione  delle
emissioni, realizzati da  istituzioni  pubbliche  o  aziende  private
italiane,   in   collaborazione   con   partners   di   altri   Paesi
industrializzati o con Paesi in via di sviluppo. 
  I programmi finanziabili devono essere finalizzati all'acquisizione
di "crediti di emissione" a  favore  dell'Italia,  nell'ambito  della
"fase  pilota"  delle  "activities  implemented   jointly",   e   dei
meccanismi di "joint implementation" e "clean development mechanism". 
  I programmi saranno cofinanziati, sulla base di accordi e contratti
di programma stipulati dal  soggetto  proponente,  con  il  Ministero
dell'ambiente, e  con  gli  altri  Ministeri  competenti,  secondo  i
seguenti criteri: 
    cofinanziamento  della  progettazione  esecutiva,  nella   misura
massima del 50%, dei programmi nell'ambito dei  meccanismi  di  Joint
implementation e Clean development mechanism; 
    cofinanziamento della promozione  dei  progetti  presso  i  Paesi
terzi,  nella  misura  massima  del  50%  dei  costi  sostenuti   dai
proponenti.