Allegato 1 INDIRIZZI PER LE AZIONI E I PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA. 1. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti. Premesso che i programmi nazionali e locali nel settore dei trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regionali, devono essere finalizzati di norma all'aumento dell'efficienza energetica, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi: cofinanziamento, nella misura massima del 50%, delle misure per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico). Le misure potranno comprendere: a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni dei gas-serra; b) nelle aree urbane e nelle zone con oltre 500.000 abitanti, applicazione di Sistemi intelligenti di trasporto (ITS), realizzazione o potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacita' di trasporto pubblico con mezzi elettrici, ibridi o gas, riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/ibridi o a gas; cofinanziamento, nella misura massima del 60%, dei costi aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte pubbliche, di biodiesel, ETBE, o di altri carburanti ad elevata efficienza; cofinanziamento, nella misura massima del 50%, dell'acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle flotte pubbliche e dei servizi di pubblica utilita' circolanti nelle isole minori; cofinanziamento, nella misura massima del 25% del costo del prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di pubblica utilita'. 2. Produzione di energia da fonti rinnovabili. Premesso che la produzione di energia da fonti rinnovabili e' incentivata anche da altre leggi, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi: cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento; cofinanziamento, nella misura massima del 30%, della realizzazione di impianti per l'utilizzazione del "solare termico"; cofinanziamento, nella misura massima del 75% della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia; cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia dalla fonte eolica, dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas. 3. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario. Premesso che la riduzione dei consumi energetici e' un obiettivo "trasversale" a molti programmi nei settori dell'edilizia pubblica e residenziale, oltreche' dell'industria, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi: cofinanziamento dei programmi per l'uso efficiente dell'energia elettrica e la riduzione dei consumi nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie, nella misura massima del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto. I programmi potranno comprendere: a) effettuazione di diagnosi energetiche; b) interventi sul patrimonio residenziale IACP e assimilati; c) integrazione delle iniziative in corso "Contratti di quartiere" e "Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio"; d) promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento, e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici; e) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie; cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei costi aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di combustibili innovativi a basso impatto ambientale o per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. 4. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici. Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi: cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei programmi di riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli. 5. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni. I programmi di ricerca, relativamente alle finalita' del presente decreto, riguardano la riduzione delle emissioni e la promozione delle fonti rinnovabili. Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi: organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni per la verifica e la certificazione dello stato di avanzamento del programma di riduzione delle emissioni, come richiesto dalla Convenzione sui cambiamenti climatici, dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni dell'Unione europea. L'archivio nazionale dei dati, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, dovra' consentire anche la certificazione delle emissioni e dei crediti di emissione nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'ambiente, provvedera' al finanziamento e all'organizzazione dell'archivio nazionale dei dati, mediante l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una "struttura di servizio" comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca; cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonche' negli impianti di gassificazione di emulsioni e residui; cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalita' di trasporto a basse emissioni. 6. Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto". I programmi finanziabili, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, fanno riferimento ai progetti bilaterali di riduzione delle emissioni, realizzati da istituzioni pubbliche o aziende private italiane, in collaborazione con partners di altri Paesi industrializzati o con Paesi in via di sviluppo. I programmi finanziabili devono essere finalizzati all'acquisizione di "crediti di emissione" a favore dell'Italia, nell'ambito della "fase pilota" delle "activities implemented jointly", e dei meccanismi di "joint implementation" e "clean development mechanism". I programmi saranno cofinanziati, sulla base di accordi e contratti di programma stipulati dal soggetto proponente, con il Ministero dell'ambiente, e con gli altri Ministeri competenti, secondo i seguenti criteri: cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura massima del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint implementation e Clean development mechanism; cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.